Art. 4 
 
            Modifiche all'articolo 614 del codice penale 
 
  1. All'articolo 614 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «da  sei  mesi  a  tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;  
    b) al quarto comma, le  parole:  «da  uno  a  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni». 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  614  del  codice
          penale, cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  614  (Violazione  di  domicilio).   -   Chiunque
          s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo  di
          privata dimora, o nelle appartenenze  di  essi,  contro  la
          volonta'  espressa  o  tacita  di  chi  ha  il  diritto  di
          escluderlo, ovvero vi s'introduce  clandestinamente  o  con
          inganno, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
              Alla stessa pena soggiace chi si  trattiene  nei  detti
          luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il  diritto  di
          escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente  o  con
          inganno. 
              Il delitto e' punibile a querela della persona offesa 
              La pena e' da due a sei anni, e si  procede  d'ufficio,
          se il fatto e' commesso con violenza  sulle  cose,  o  alle
          persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.».