Art. 4 
 
 
            Disposizioni per la mobilita' tra il settore 
                del lavoro pubblico e quello privato 
 
  1. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «i  dirigenti   delle   pubbliche
amministrazioni, nonche' gli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia» sono sostituite  dalle  seguenti:  «i  dipendenti  delle
pubbliche  amministrazioni,  ivi  compresi  gli   appartenenti   alle
carriere diplomatica e prefettizia,»; 
    b) al comma 4, dopo le parole: «non puo' superare i cinque  anni»
sono inserite le seguenti: «, e' rinnovabile per una sola volta»; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi  due  anni,  non
puo' essere destinatario di  incarichi  ne'  essere  impiegato  nello
svolgimento di attivita' che comportino  l'esercizio  delle  funzioni
individuate alla lettera a) del comma 5». 
  2. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010,  n.  183,
dopo le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi» sono inserite
le seguenti: «e rinnovabile per una sola volta». 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  23-bis  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 23-bis (Disposizioni in  materia  di  mobilita'
          tra pubblico e privato). - 1. In  deroga  all'art.  60  del
          testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  i
          dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ivi  compresi
          gli appartenenti alle carriere diplomatica  e  prefettizia,
          e, limitatamente  agli  incarichi  pubblici,  i  magistrati
          ordinari, amministrativi  e  contabili  e  gli  avvocati  e
          procuratori dello  Stato  sono  collocati,  salvo  motivato
          diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle
          proprie preminenti esigenze organizzative,  in  aspettativa
          senza  assegni  per  lo  svolgimento  di  attivita'  presso
          soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in
          sede  internazionale,  i  quali  provvedono   al   relativo
          trattamento  previdenziale.  Resta  ferma   la   disciplina
          vigente in materia di collocamento  fuori  ruolo  nei  casi
          consentiti.  Il  periodo   di   aspettativa   comporta   il
          mantenimento della qualifica posseduta. E'  sempre  ammessa
          la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  a   domanda
          dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979,  n.
          29, presso una qualsiasi  delle  forme  assicurative  nelle
          quali abbia maturato  gli  anni  di  contribuzione.  Quando
          l'incarico e' espletato presso organismi operanti  in  sede
          internazionale, la ricongiunzione dei periodi  contributivi
          e'  a  carico  dell'interessato,  salvo  che  l'ordinamento
          dell'amministrazione   di   destinazione    non    disponga
          altrimenti. 
                2. I dirigenti di cui all'art.  19,  comma  10,  sono
          collocati a domanda in aspettativa  senza  assegni  per  lo
          svolgimento dei medesimi incarichi di cui al  comma  1  del
          presente     articolo,     salvo      motivato      diniego
          dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
          preminenti esigenze organizzative. 
                3.  Per  i  magistrati  ordinari,  amministrativi   e
          contabili, e per gli avvocati e  procuratori  dello  Stato,
          gli  organi  competenti  deliberano  il   collocamento   in
          aspettativa, fatta salva per  i  medesimi  la  facolta'  di
          valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 
                4.  Nel  caso  di  svolgimento  di  attivita'  presso
          soggetti  diversi  dalle  amministrazioni   pubbliche,   il
          periodo di collocamento in aspettativa di cui  al  comma  1
          non puo' superare i cinque anni,  e'  rinnovabile  per  una
          sola volta e non e' computabile ai fini del trattamento  di
          quiescenza e previdenza. 
                5. L'aspettativa per lo svolgimento  di  attivita'  o
          incarichi presso soggetti privati o pubblici da  parte  del
          personale di cui  al  comma  1  non  puo'  comunque  essere
          disposta se: 
                  a) il personale, nei due anni precedenti, e'  stato
          addetto a funzioni di vigilanza, di controllo  ovvero,  nel
          medesimo  periodo  di  tempo,  ha  stipulato  contratti   o
          formulato  pareri  o  avvisi  su   contratti   o   concesso
          autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali  intende
          svolgere  l'attivita'.  Ove  l'attivita'  che  si   intende
          svolgere sia presso una  impresa,  il  divieto  si  estende
          anche al caso in cui le  predette  attivita'  istituzionali
          abbiano interessato imprese che, anche  indirettamente,  la
          controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art.  2359
          del codice civile; 
                  b)  il  personale  intende  svolgere  attivita'  in
          organismi e imprese private che, per la loro  natura  o  la
          loro attivita', in relazione alle funzioni  precedentemente
          esercitate,   possa   cagionare   nocumento    all'immagine
          dell'amministrazione   o    comprometterne    il    normale
          funzionamento o l'imparzialita'. 
                6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due
          anni, non puo' essere destinatario di incaruichi ne' essere
          impiegato nello svolgimento  di  attivita'  che  comportino
          l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a)  del
          comma 5. 
                7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
          parti, le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          possono  disporre,  per  singoli  progetti   di   interesse
          specifico   dell'amministrazione   e   con   il    consenso
          dell'interessato, l'assegnazione  temporanea  di  personale
          presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
          protocolli  disciplinano  le  funzioni,  le  modalita'   di
          inserimento, l'onere per la corresponsione del  trattamento
          economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
          caso di assegnazione temporanea presso  imprese  private  i
          predetti   protocolli   possono    prevedere    l'eventuale
          attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a  carico
          delle imprese medesime. 
                8. Il servizio prestato  dai  dipendenti  durante  il
          periodo di  assegnazione  temporanea  di  cui  al  comma  7
          costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
          carriera. 
                9. Le disposizioni del presente articolo non  trovano
          comunque applicazione nei confronti del personale  militare
          e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco. 
                10. ». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  18,  comma  1,  della
          legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al  Governo
          in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
          di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori
          sociali,   di   servizi   per   l'impiego,   di   incentivi
          all'occupazione,   di   apprendistato,    di    occupazione
          femminile, nonche'  misure  contro  il  lavoro  sommerso  e
          disposizioni in tema di lavoro pubblico e  di  controversie
          di lavoro", come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 18 (Aspettativa). - 1.  I  dipendenti  pubblici
          possono essere collocati in aspettativa,  senza  assegni  e
          senza  decorrenza  dell'anzianita'  di  servizio,  per   un
          periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per  una  sola
          volta,  anche  per  avviare   attivita'   professionali   e
          imprenditoriali.      L'aspettativa       e'       concessa
          dall'amministrazione,   tenuto   conto    delle    esigenze
          organizzative, previo esame della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. 
                Omissis.».