Art. 4 
 
                  Uffici di diretta collaborazione 
 
  1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di
supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Essi
sono costituiti nell'ambito del Gabinetto,  il  quale  e'  centro  di
responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 21,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. 
  2. Sono Uffici di diretta collaborazione: 
  a) l'Ufficio di Gabinetto; 
  b) la Segreteria del Ministro; 
  c) l'Ufficio Legislativo; 
  d) l'Ufficio Stampa; 
  e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
  3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto  previsto  per
le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale del
Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione  di  aspettativa,
fuori  ruolo  o  comando,  nel  numero  massimo  di   cento   unita',
comprensivo, in  numero  non  superiore  a  venticinque,  di  esperti
estranei  alla  amministrazione  assunti  con   contratto   a   tempo
determinato  ovvero  con  incarico  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa comunque di durata non superiore a quella di  permanenza
in  carica  del  Ministro.  Il  Ministro  puo'  nominare  un  proprio
portavoce, ai sensi dell'articolo7, della legge  7  giugno  2000,  n.
150, nonche' un Consigliere diplomatico. 
  4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici  di
cui al comma 2, nei limiti degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio
destinati al Gabinetto,  fino  a  quindici  Consiglieri,  scelti  tra
esperti di  particolare  professionalita'  e  specializzazione  nelle
materie    di    competenza    del    Ministero    e    in     quelle
giuridico-amministrative   ed   economiche,    con    incarichi    di
collaborazione coordinata e  continuativa,  di  durata  comunque  non
superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e successive modificazioni. Il Ministro, con il decreto con  cui
dispone  l'incarico,  da'   atto   dei   requisiti   di   particolare
professionalita'  del  Consigliere  e  allega  un   suo   dettagliato
curriculum. 
  5. Il trattamento economico onnicomprensivo del  personale  addetto
agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di  cui  al
comma 4 e' determinato  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, nelle seguenti misure: 
  a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo  non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti  preposti  a  uffici  di  livello   dirigenziale   generale
incaricati  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   4,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  e  in
un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore  alla
misura massima del trattamento  accessorio  spettante  al  Segretario
generale del Ministero; 
  b) per il Capo dell'Ufficio Legislativo, in una voce retributiva di
importo non superiore a  quello  massimo  del  trattamento  economico
fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello  dirigenziale
generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  e  in
un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore  alla
misura massima del trattamento accessorio spettante ai  dirigenti  di
uffici di livello dirigenziale generale del Ministero; 
  c) per il Capo della Segreteria del  Ministro,  per  il  Segretario
particolare del Ministro, per  il  Consigliere  diplomatico,  per  il
portavoce del Ministro, nonche' per i Capi delle Segreterie o, in via
alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato,
in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti  preposti  a  uffici
dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in
un  importo  non  superiore  alla  misura  massima  del   trattamento
accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non
generali del Ministero; 
  d) al  Capo  dell'Ufficio  Stampa  e'  corrisposto  un  trattamento
economico non superiore a quello previsto  dal  contratto  collettivo
nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo; 
  e) per il Presidente e, in caso di composizione collegiale, per gli
altri componenti dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance di cui all'articolo 10 in una voce retributiva di importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali, nei limiti
delle risorse  indicate  dall'articolo  14,  comma  11,  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  f)  ai   dirigenti   della   seconda   fascia   dei   ruoli   delle
amministrazioni  pubbliche   assegnati   agli   Uffici   di   diretta
collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della
stessa  fascia  del  Ministero  nonche',  in  attesa   di   specifica
disposizione   contrattuale,    un'indennita'    sostitutiva    della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del  Ministro,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  importo
non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di  posizione
massima,  a  fronte   delle   specifiche   responsabilita'   connesse
all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale
posseduta, della disponibilita' a orari  disagevoli,  della  qualita'
della prestazione individuale; 
  g) il trattamento economico del personale  con  contratto  a  tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione  coordinata  e
continuativa e' determinato dal Ministro  all'atto  del  conferimento
dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere  superiore
a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che
svolge  funzioni  equivalenti.  Il   relativo   onere   grava   sugli
stanziamenti dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e Uffici  di
diretta  collaborazione  all'opera  del  Ministro»  dello  stato   di
previsione della spesa del Ministero; 
  h) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici  di  diretta
collaborazione, a fronte delle  responsabilita',  degli  obblighi  di
reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'  delle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste  dai  responsabili  degli
uffici, spetta un'indennita' accessoria  di  diretta  collaborazione,
sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione
della produttivita' e al  miglioramento  dei  servizi.  Il  personale
beneficiario della predetta indennita' e'  determinato  dal  Capo  di
Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2,  i  responsabili
degli stessi. In attesa di specifica  disposizione  contrattuale,  ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, la  misura  dell'indennita'
e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il  relativo
personale il trattamento economico previsto dal comma  5  si  applica
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e
2, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  fermo  restando
quanto, altresi', previsto  dall'articolo  13  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89. 
  7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti
ed organismi pubblici  e  istituzionali,  assegnato  agli  Uffici  di
diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando
o fuori ruolo. 
  8. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro
per  la  durata  massima  del  relativo   mandato   governativo.   In
particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio  Legislativo
sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti  di
prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati,  nonche'
tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati  di
adeguata professionalita'. Il Capo della Segreteria e  il  Segretario
particolare possono essere  individuati  tra  dipendenti  pubblici  e
anche tra estranei alla pubblica amministrazione.  Le  posizioni  del
Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di
cui al comma  2  e  dei  componenti  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance si  intendono  aggiuntive  rispetto  al
contingente di cui al comma 3. 
  9. Presso il Gabinetto puo'  essere  conferito,  nell'ambito  delle
prescritte dotazioni organiche, un incarico dirigenziale  di  livello
non generale. 
  10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice  Capo  degli
uffici di Gabinetto e Stampa, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, nell'ambito del contingente di cui al comma 9,  oppure
a esperti e consulenti, nell'ambito del contingente di cui  al  comma
4. Puo' essere  conferito  un  incarico  di  Vice  Capo  dell'Ufficio
Legislativo nell'ambito del contingente di cui ai commi 4 e 9. 
  11. L'assegnazione del personale  e  delle  risorse  finanziarie  e
strumentali agli Uffici di diretta  collaborazione  e'  disposta  con
atti del Capo di Gabinetto. 
  12. Ai servizi di  supporto  a  carattere  generale  necessari  per
l'attivita'  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  provvede  la
Direzione generale Organizzazione.  La  suddetta  Direzione  generale
fornisce altresi' le risorse strumentali necessarie al  funzionamento
degli Uffici di diretta collaborazione. 
  13. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi,  al  di
fuori del contingente di cui al comma 3 e con oneri  a  carico  delle
amministrazioni di provenienza, sulla  base  di  convenzioni  con  le
Universita',  di  personale  delle  medesime   Istituzioni   per   lo
svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
              «Art.   14   (Indirizzo   politico-amministrativo).   -
          (Omissis). 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988,  n.  400  (55)  (56)  .  A  tali  uffici  sono
          assegnati, nei limiti stabiliti dallo  stesso  regolamento:
          dipendenti pubblici  anche  in  posizione  di  aspettativa,
          fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con  contratti
          a tempo determinato disciplinati  dalle  norme  di  diritto
          privato;   esperti    e    consulenti    per    particolari
          professionalita'  e  specializzazioni  con   incarichi   di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa.  All'atto  del
          giuramento  del  Ministro,   tutte   le   assegnazioni   di
          personale, ivi compresi  gli  incarichi  anche  di  livello
          dirigenziale  e  le  consulenze  e  i  contratti,  anche  a
          termine, conferiti  nell'ambito  degli  uffici  di  cui  al
          presente comma, decadono automaticamente ove non confermati
          entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.  Per
          i dipendenti pubblici si applica  la  disposizione  di  cui
          all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127.
          Con lo stesso regolamento si  provvede  al  riordino  delle
          segreterie particolari dei  Sottosegretari  di  Stato.  Con
          decreto adottato dall'autorita' di governo  competente,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'
          determinato, in attuazione dell'art. 12, comma  1,  lettera
          n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa
          e, per il personale disciplinato dai  contratti  collettivi
          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da
          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',
          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad
          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,
          consistente in un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei
          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui
          al presente comma sono abrogate le norme del regio  decreto
          legge 10 luglio 1924, n. 1100, e  successive  modificazioni
          ed  integrazioni,  ed  ogni  altra  norma  riguardante   la
          costituzione e la disciplina dei gabinetti dei  Ministri  e
          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  21,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: 
              «Art. 21 (Bilancio di previsione). - (Omissis). 
              2. La seconda sezione del disegno di legge di  bilancio
          espone  per  l'entrata   e,   distintamente   per   ciascun
          Ministero, per la spesa  le  unita'  di  voto  parlamentare
          determinate con riferimento rispettivamente alla  tipologia
          di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per  la  spesa,
          le  unita'  di  voto  sono  costituite  dai  programmi.   I
          programmi rappresentano aggregati di  spesa  con  finalita'
          omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
          termini di prodotti e di  servizi  finali,  allo  scopo  di
          conseguire  gli  obiettivi  stabiliti   nell'ambito   delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n. 300.  I  programmi  sono  univocamente  raccordati  alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  delle  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, di diversa finalizzazione  ricompresi  nel
          programma.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7  giugno
          2000, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno
          2000, n. 136: 
              «Art.  7  (Portavoce).  -  1.   L'organo   di   vertice
          dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da  un
          portavoce, anche esterno all'amministrazione,  con  compiti
          di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
          politico-istituzionale con gli organi di  informazione.  Il
          portavoce, incaricato dal medesimo organo,  non  puo',  per
          tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
          nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della  stampa
          e delle relazioni pubbliche. 
              2.  Al   portavoce   e'   attribuita   una   indennita'
          determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
          disponibili appositamente iscritte in bilancio da  ciascuna
          amministrazione per le medesime finalita'.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
              «Art.  19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).   -
          (Omissis). 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14,  comma  11,  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.: 
              «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance). - (Omissis). 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 23-ter, commi  1  e  2,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  6  dicembre  2011,   n.   284,   S.O.,
          convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,
          n. 214, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre
          2011, n. 300, S.O.: 
              «Art. 23-ter (Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi   incluso   il
          personale in regime di diritto pubblico di cui  all'art.  3
          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 24
          aprile 2014, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24
          aprile 2014, n.  95,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 23 giugno 2014,  n.  89,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143: 
              «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
          pubblico e delle societa' partecipate). -  1.  A  decorrere
          dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo  riferito
          al primo presidente  della  Corte  di  cassazione  previsto
          dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
          contributi previdenziali ed  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni
          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori
          al limite fissato dal presente articolo. 
              2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  comma  471,   dopo   le   parole   "autorita'
          amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti:  ",
          con gli enti pubblici economici"; 
                b)  al  comma  472,  dopo  le  parole  "direzione   e
          controllo" sono  inserite  le  seguenti:  "delle  autorita'
          amministrative indipendenti e"; 
                c) al comma 473, le parole "fatti  salvi  i  compensi
          percepiti  per  prestazioni  occasionali"  sono  sostituite
          dalle seguenti  "ovvero  di  societa'  partecipate  in  via
          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 
              3.  Le  regioni  provvedono  ad   adeguare   i   propri
          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  475,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
              4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le  riduzioni
          dei trattamenti  retributivi  conseguenti  all'applicazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo operano  con
          riferimento  alle  anzianita'   contributive   maturate   a
          decorrere dal 1°maggio 2014. 
              5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
          e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
          cui al presente articolo. 
              5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel  conto
          economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  pubblicano
          nel proprio sito  internet  i  dati  completi  relativi  ai
          compensi percepiti da ciascun componente del  consiglio  di
          amministrazione in qualita'  di  componente  di  organi  di
          societa' ovvero di fondi controllati  o  partecipati  dalle
          amministrazioni stesse.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  5,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
              «Art.  19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).   -
          (Omissis). 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).».