Art. 4 
 
                  Uffici di diretta collaborazione 
 
  1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i
seguenti uffici di diretta collaborazione: 
    a) Segreteria del Ministro; 
    b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato; 
    c) Gabinetto del Ministro; 
    d) Ufficio legislativo; 
    e) Ispettorato generale; 
    f) Ufficio comunicazione e stampa.