Art. 4 
 
 
Direzione generale per la politica industriale,  l'innovazione  e  le
                       piccole e medie imprese 
 
  1. La Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione
e le piccole e  medie  imprese  si  articola  in  uffici  di  livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a) elaborazione e attuazione  delle  politiche  per  lo  sviluppo
della  competitivita'  del  sistema  imprenditoriale,  attraverso  la
promozione della ricerca  e  dell'innovazione,  la  diffusione  delle
tecnologie  digitali  e  delle  nuove  tecnologie,  il  trasferimento
tecnologico, la sostenibilita' ambientale; 
    b) elaborazione e  attuazione  delle  politiche  per  la  finanza
d'impresa; 
    c)  analisi  e  studio  del  sistema   produttivo   nazionale   e
internazionale;  banca  dati  per   il   monitoraggio   del   sistema
imprenditoriale italiano e confronto con il  sistema  internazionale;
valutazione degli  impatti  delle  politiche  industriali;  gestione,
coordinamento e monitoraggio delle  attivita'  dell'Osservatorio  dei
servizi   pubblici   locali   in   collaborazione   con   le    altre
Amministrazioni pubbliche competenti in materia; 
    d) azioni di raccordo con  gli  altri  soggetti  istituzionali  e
pubblici che attuano programmi e interventi  per  lo  sviluppo  della
competitivita' delle imprese anche in coordinamento con le  politiche
territoriali; 
    e) attuazione delle politiche europee volte alla promozione delle
catene del valore strategiche e delle  misure  di  sostegno  ad  esse
correlate  in  coordinamento  con  la  Direzione  generale  per   gli
incentivi alle imprese; gestione dei dossier di politica industriale,
ricerca ed innovazione all'esame del Consiglio  Competitivita'  della
UE; Aiuti di Stato compatibili con il mercato  interno  ed  attivita'
relative  al  sistema  di  notifica  elettronica;  individuazione   e
aggiornamento delle specializzazioni intelligenti e coordinamento con
i livelli regionali; 
    f)  partecipazione  ai  processi  e  attuazione  delle  politiche
industriali internazionali bilaterali e multilaterali  extra  UE,  al
Patto Atlantico, in sede Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo
sviluppo economico (OCSE) e altri organismi internazionali; 
    g)  attivita'  del  Punto  di  contatto  nazionale  (P.C.N.)  per
l'attuazione   della   Dichiarazione    OCSE    sugli    investimenti
internazionali e le multinazionali in materia di  condotta  d'impresa
responsabile e  attivita'  connesse  in  materia  di  responsabilita'
sociale d'impresa; 
    h) definizione delle politiche industriali relative allo  spazio,
all'aerospazio e alla ricerca aerospaziale; cura della partecipazione
del Ministero  in  organismi  nazionali,  europei  ed  internazionali
competenti in materia; 
    i)  attuazione  delle  politiche   e   dei   programmi   per   la
reindustrializzazione e la riconversione delle  aree  e  dei  settori
industriali colpiti  da  crisi;  azioni  per  l'integrazione  con  le
politiche ambientali e  lo  sviluppo  di  sistemi  di  certificazione
ambientale; 
    l) elaborazione e attuazione delle politiche per la nascita e  lo
sviluppo delle start-up e delle piccole e medie  imprese  innovative;
gestione finanziaria dell'Ente nazionale per il  microcredito,  salvo
quanto previsto all'articolo 3, comma  3,  lettera  s);  supporto  al
Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo  17
della legge 11 novembre 2011, n. 180: 
    m) attuazione delle politiche di sviluppo dei settori industriali
strategici per l'economia nazionale; 
    n) attuazione delle  politiche  e  interventi  per  le  industrie
alimentari, per il made in Italy, per le  imprese  creative,  per  la
mobilita' sostenibile, per i settori di base e per i settori ad  alto
contenuto tecnologico; 
    o) elaborazione ed attuazione di norme di settore e in materia di
etichettatura alimentare in sede  nazionale,  dell'Unione  europea  e
internazionale; 
    p) attuazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del
movimento  cooperativo  e  rapporti  con  gli  Organismi  europei  ed
internazionali, tra cui l'Organizzazione  internazionale  del  lavoro
(O.I.L.)  per  quanto  attiene  alla   promozione   cooperativa,   in
collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sugli  enti
cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale; 
    q)  crisi  d'impresa;  gestione  stralcio  del   Fondo   per   il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta'; 
    r) funzioni relative alla Struttura per le crisi  di  impresa  di
cui all'articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    s) gestione  delle  procedure  di  amministrazione  straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza; 
    t) gestione degli interventi relativi alle politiche  industriali
in materia di difesa  nazionale,  materiali  di  armamento,  commesse
militari  dei   settori   ad   alta   tecnologia   e   dell'industria
aerospaziale; 
    u) elaborazione degli indirizzi e redazione di pareri  sul  Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le  munizioni
commerciali inerenti i regolamenti interni e le delibere  concernenti
le tariffe per le prove delle armi salvo quanto previsto all'articolo
3, comma 3, lettera s). 
  2. Presso la Direzione generale operano: 
    a) il Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di  cui
all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808; 
    b) il Comitato di sorveglianza del Piano space economy, istituito
con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto  2017,
emanato ai  sensi  della  direttiva  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale  e  il  Mezzogiorno  in  materia  di  attuazione   della
«Strategia nazionale di specializzazione intelligente»,  adottata  il
10 maggio 2017; 
    c)  la  Commissione  per  il   rilascio   o   la   revoca   delle
autorizzazioni e per la decisione di reclami, di cui  all'articolo  8
della legge 6 dicembre 1993, n. 509; 
    d) il Consiglio nazionale ceramico di cui  all'articolo  4  della
legge 9 luglio 1990, n. 188; 
    e) il Nucleo  degli  esperti  di  politica  industriale,  di  cui
all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140; 
    f) il Comitato di cui all' articolo 26-bis,  commi  2  e  3,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    g)  il  Punto  di  contatto  nazionale  per  l'attuazione   della
Dichiarazione OCSE per le imprese multinazionali di cui  all'articolo
39, legge 12 dicembre 2002, n. 273. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Per i riferimenti all'art. 17 della legge 11 novembre
          2011, n. 180, vedi nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 852, legge  27
          dicembre  2006,  n.  296  recante  «Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007)»: 
              «852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di
          contrastare  il  declino  dell'apparato  produttivo   anche
          mediante  salvaguardia  e  consolidamento  di  attivita'  e
          livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni
          di  cui  all'art.  2,  comma  1,  letteraa),  del   decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  che  versino  in  crisi
          economico-finanziaria,   istituisce,   d'intesa   con    il
          Ministero  del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
          un'apposita  struttura  e  prevede  forme  di  cooperazione
          interorganica fra i due  Ministeri,  anche  modificando  il
          proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le
          attivita' ricognitive e di monitoraggio,  delle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura.   Tale
          struttura opera in collaborazione con le  regioni  nel  cui
          ambito si  verificano  le  situazioni  di  crisi  d'impresa
          oggetto d'intervento. A tal fine e' autorizzata la spesa di
          300.000 euro a decorrere dall'anno 2007,  cui  si  provvede
          mediante riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'art. 3 della legge 11  maggio  1999,  n.  140.  Con  il
          medesimo  provvedimento   si   provvede,   anche   mediante
          soppressione, al riordino degli organismi esistenti  presso
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  finalizzati  al
          monitoraggio delle attivita' industriali e delle  crisi  di
          impresa.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2,  legge  24  dicembre
          1985,  n.  808  recante  «Interventi  per  lo  sviluppo   e
          l'accrescimento di competitivita' delle industrie  operanti
          nel settore aeronautico»: 
              «Art.  2  (Comitato  per  lo  sviluppo   dell'industria
          aeronautica). - Per assicurare la  coordinata  e  razionale
          applicazione  degli  interventi  di  cui  all'art.  3,   e'
          istituito  il  comitato  per  lo  sviluppo   dell'industria
          aeronautica presieduto  dal  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui
          delegato e composto da un rappresentante per  ciascuno  dei
          Ministeri  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  dell'economia  e  delle   finanze,   della
          difesa, dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
          del commercio con l'estero e delle partecipazioni  statali,
          un  rappresentante  dell'ufficio  del   Ministro   per   il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica e un rappresentante dell'ufficio  del  Ministro
          per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonche'  da
          tre esperti, scelti tra persone di  qualificata  esperienza
          nel settore e non legate da rapporti  di  dipendenza  o  di
          partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del
          settore. 
              Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. 
              I componenti effettivi e supplenti  del  comitato  sono
          nominati  per  un  triennio  con   decreto   del   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              Il  comitato   e'   costituito   validamente   con   la
          maggioranza assoluta dei componenti e delibera i  pareri  a
          maggioranza assoluta dei presenti. 
              Alla segreteria  del  comitato  provvede  il  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              Il   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
          dell'artigianato redige  annualmente  una  relazione  sullo
          stato  dell'industria   aeronautica   ed   in   particolare
          sull'attuazione dei programmi piu'  significativi  per  gli
          aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui
          finanziamenti e contributi erogati ai sensi della  presente
          legge e sull'attivita' svolta dal comitato con  particolare
          riferimento ai pareri resi. 
              La relazione e' redatta sulla base di singoli  rapporti
          che, entro il 30 giugno di ciascun  anno,  le  imprese  che
          abbiano ottenuto i benefici di  cui  all'articolo  seguente
          devono  presentare   al   Ministero   dell'industria,   del
          commercio e  dell'artigianato  in  ordine  all'impiego  dei
          benefici stessi. 
              La relazione e' trasmessa dal Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, entro  il  31  luglio  di
          ciascun  anno,  al  Comitato   interministeriale   per   il
          coordinamento   della   politica   industriale    per    la
          trasmissione  al  Parlamento,  unitamente  alla   relazione
          previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge
          5 agosto 1978, n. 468. 
              Tutti  gli  oneri   derivanti   dall'applicazione   del
          presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato  di
          previsione del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.». 
              - Si riporta  il  titolo  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico del 2 agosto 2017: 
                «Istituzione comitato space economy». 
              - Si riporta il testo dell'art.  8,  legge  6  dicembre
          1993,  n.  509,  recante  «Norme  per  il  controllo  sulle
          munizioni commerciali per uso civile»: 
              «Art. 8 (Commissione per il rilascio e la revoca  delle
          autorizzazioni e per la decisione dei reclami). - 1. Presso
          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato e' costituita una Commissione composta dal
          direttore generale della produzione industriale o da un suo
          delegato  quale  presidente,  dal   direttore   del   Banco
          nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in
          materia di munizioni, armi o polveri propellenti. 
              2. I componenti della Commissione sono nominati, per la
          durata  di  un  quinquennio,  con  decreto   del   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  possono
          essere riconfermati. 
              3. La Commissione  ha  il  compito  di  determinare  le
          caratteristiche  del  contrassegno  di   controllo   e   di
          stabilire le misure di protezione del contrassegno  stesso;
          di  rilasciare  le  autorizzazioni  per  l'apposizione  del
          contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni  o
          agli  importatori  di  cui  al  comma  2  dell'art.  7;  di
          procedere  alla  revoca  delle  autorizzazioni  stesse;  di
          decidere i ricorsi avverso  i  provvedimenti  adottati  dal
          direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle
          sue funzioni. 
              4. La Commissione svolge altresi'  funzioni  consultive
          circa il recepimento delle decisioni della CIP  ed  esprime
          parere motivato ai fini di cui  all'art.  8,  paragrafo  1,
          secondo  comma,  del  citato  regolamento   allegato   alla
          Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per
          le decisioni adottate dalla CIP successivamente  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge. 
              5.  La   Commissione   esprime   inoltre   parere   sui
          provvedimenti di competenza  del  Ministro  dell'industria,
          del commercio  e  dell'artigianato  emanati  nell'esercizio
          delle funzioni di vigilanza  di  cui  all'art.  9,  nonche'
          sulla definizione delle tariffe di cui all'art.  11,  comma
          1. 
              6. All'onere per  il  funzionamento  della  Commissione
          quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a  valere
          sul capitolo 1092 dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
          1993 e  corrispondenti  proiezioni  per  gli  anni  1994  e
          1995.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, legge 9 luglio 1990,
          n.  188,  recante  «Tutela  della  ceramica   artistica   e
          tradizionale e della ceramica italiana di qualita'»: 
              «Art. 4 (Istituzione e compiti del Consiglio  nazionale
          ceramico).  -  1.  E'  istituito  il  Consiglio   nazionale
          ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e
          tradizionale,  valorizzandone  il  patrimonio   storico   e
          culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici,
          e la ceramica di qualita'. 
              2. Il Consiglio: 
                a) individua  e  delimita,  entro  un  anno  dal  suo
          insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli
          enti interessati, le zone del  territorio  nazionale  nelle
          quali e' in  atto  una  affermata  produzione  di  ceramica
          artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi -  in
          caso di comprovate e storiche  situazioni  -  anche  quelle
          aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per
          tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile; 
                b) definisce e approva il disciplinare di  produzione
          della ceramica artistica e tradizionale  di  ciascuna  zona
          individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede
          il comitato di disciplinare; 
                c) definisce e approva il disciplinare di  produzione
          della ceramica di qualita'; 
                d) designa, sentite le organizzazioni dei  produttori
          piu'  rappresentative  e  la  regione  interessata  i  suoi
          rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'art.
          7; 
                e) apporta, quando ne  riscontri  l'opportunita',  le
          variazioni  e  gli  aggiornamenti   dei   disciplinari   di
          produzione con la  procedura  adottata  per  la  formazione
          degli stessi; 
                f) esamina i ricorsi di cui all'art. 7,  comma  7,  e
          adotta le decisioni ritenute opportune; 
                g) vigila sull'applicazione della  presente  legge  e
          sull'osservanza dei disciplinari di produzione; 
                h)  collabora  alle  iniziative  di   studio   e   di
          promozione dirette a  conseguire  la  valorizzazione  delle
          produzioni  tutelate.  In  particolare,  d'intesa  con   le
          regioni e i comuni interessati, promuove  l'istituzione  di
          una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana,
          con   manifestazioni   divulgative,    culturali    e    di
          commercializzazione  da  tenersi  alternativamente  in  una
          localita' ceramica del Mezzogiorno  e  in  una  dell'Italia
          centro-settentrionale; 
                i) concorre, in Italia e all'estero,  a  tutelare  la
          ceramica artistica e tradizionale italiana  nonche'  quella
          di  qualita',  coordinando  la  propria  attivita'  con  le
          regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni  altro
          ente od organismo interessato; 
                l) puo' svolgere gli altri  compiti  che  vengano  ad
          esso affidati per  il  migliore  raggiungimento  delle  sue
          finalita' istituzionali. 
              3.  Per  lo  svolgimento  delle  sue  attribuzioni   il
          Consiglio effettua le indagini che ritiene  opportune,  ivi
          compresa l'audizione degli  interessati  e  dei  rispettivi
          consulenti tecnici.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  3,  legge  11  maggio
          1999, n.  140,  recante  «Norme  in  materia  di  attivita'
          produttive»: 
              «Art. 3 (Studi e ricerche per la politica industriale).
          - 1. Per lo svolgimento di  funzioni  di  elaborazione,  di
          analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive,
          il    Ministro    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato e'  autorizzato,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari competenti, ad avvalersi della  collaborazione
          di  esperti  o  societa'  specializzate  mediante  appositi
          contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la  politica
          industriale, dotato della necessaria struttura di  supporto
          e disciplinato con apposito decreto,  anche  in  attuazione
          dei criteri direttivi e di  quanto  disposto  dall'art.  10
          della legge 7 agosto 1985,  n.  428  ,  ferma  restando  la
          dotazione  organica  del  Ministero   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo
          di quello di cui  all'art.  2,  comma  3,  lettera  f),  e'
          determinato in  lire  6  miliardi  annue  a  decorrere  dal
          1999.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 26-bis, commi  2  e  3,
          del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  recante
          «Testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero»: 
              «Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori).  -
          (Omissis). 
              2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal  comma
          1,  lo  straniero  richiedente  deve  presentare   mediante
          procedura  da  definire  con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e  della
          cooperazione  internazionale,  da  emanare  entro   novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, i seguenti documenti: 
                a)  copia  del  documento  di  viaggio  in  corso  di
          validita' con scadenza  superiore  di  almeno  tre  mesi  a
          quella del visto richiesto; 
                b) documentazione comprovante la disponibilita' della
          somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1),  e
          che tale somma puo' essere trasferita in Italia; 
                c) certificazione della provenienza lecita dei  fondi
          di cui al comma 1, lettera c), numero 1); 
                d) dichiarazione scritta di cui al comma  1,  lettera
          c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle
          caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della
          donazione. 
              3.  L'autorita'  amministrativa  individuata   con   il
          decreto di cui al comma 2,  all'esito  di  una  valutazione
          positiva della documentazione ricevuta, trasmette il  nulla
          osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente
          per territorio che,  compiuti  gli  accertamenti  di  rito,
          rilascia  il  visto  di  ingresso   per   investitori   con
          l'espressa indicazione "visto investitori"». 
              - Si riporta il testo dell'art. 39, legge  12  dicembre
          2002, n. 273  recante  «Misure  per  favorire  l'iniziativa
          privata e lo sviluppo della concorrenza»: 
              «Art. 39 (Istituzione del punto di contatto OCSE).-  1.
          Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE
          del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza,  da
          parte  delle  imprese  multinazionali,  di  un  codice   di
          comportamento comune, e'  istituito,  presso  il  Ministero
          delle attivita' produttive, un Punto di contatto  nazionale
          (PCN). 
              2. Per garantire l'operativita' del PCN di cui al comma
          1, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a
          richiedere in comando da  altre  amministrazioni  personale
          dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad  un
          massimo di dieci unita'. A tale  personale  si  applica  la
          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127. 
              3. Al fine di garantire il  funzionamento  del  PCN  e'
          autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno  2003  e  di
          720.000 euro a decorrere dall'anno 2004. 
              4. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, si provvede mediante  utilizzo  delle  proiezioni
          per gli anni 2003 e 2004 dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2002-2004,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero delle attivita' produttive.».