(Trattato di Estradizione-art. 4)
 
                             ARTICOLO 4 
 
                    Motivi di Rifiuto Facoltativi 
 
  L'estradizione  puo'  essere  rifiutata  in  una   delle   seguenti
circostanze: 
       a) se il reato per il quale  l'estradizione  e'  richiesta  e'
soggetto alla giurisdizione dello Stato  Richiesto  conformemente  al
proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o  sara'
sottoposta a  procedimento  penale  dalle  Autorita'  competenti  del
medesimo  Stato  per  lo  stesso  reato  per  cui  l'estradizione  e'
domandata; 
       b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravita'  del
reato  e  degli  interessi  dello  Stato  Richiedente,  ritiene   che
l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni  di  carattere
umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute  o
di altre condizioni personali della persona richiesta.