ARTICOLO 4 Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorita' Centrali designate dalle Parti Contraenti, tramite i canali diplomatici. 2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kenya e' l'Ufficio dell'Attorney General. 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.