(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 4)
 
                             ARTICOLO 4 
 
                         Autorita' Centrali 
 
  1. Ai fini  del  presente  Trattato,  le  richieste  di  assistenza
giudiziaria  dovranno  essere  presentate  dalle  Autorita'  Centrali
designate dalle Parti Contraenti, tramite i canali diplomatici. 
  2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il  Ministero
della  Giustizia  e  per  la  Repubblica  del  Kenya   e'   l'Ufficio
dell'Attorney General. 
  3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il  canale
diplomatico,  gli  eventuali  cambiamenti   dell'Autorita'   Centrale
designata.