Art. 4 Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.»; b) al comma 2: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche', negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990."»; 2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilita' genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328."»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, e' redatto da una unita' di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da: a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'eta' evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.»; d) al comma 4: 1) alla lettera a), le parole «Progetto individuale e del PEI» sono sostituite dalle seguenti: «Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale;»; 2) alla lettera b), la parola «necessarie» e' sostituita dalla seguente: «utili»; 3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) e' redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilita' genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonche', nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilita', con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove e' iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;»; e) al comma 5: 1) dopo la parola «responsabilita'» e' inserita la seguente: «genitoriale» e le parole «la certificazione di disabilita' all'unita' di valutazione multidisciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «il profilo di funzionamento di cui al comma 4»; 2) le parole «all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI» sono sostituite dalle seguenti: «all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto»; f) al comma 6: 1) al primo periodo, sostituire le parole «all'articolo 8» con le seguenti: «all'articolo 3 e all'articolo 9»; 2) alla lettera a), le parole «secondo la Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) dell'OMS» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'OMS»; 3) alla lettera b), le parole «secondo la» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto della»; g) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi: «6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale. 6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 5 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104). - 1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. 2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche', negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990."; b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilita' genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328."; c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi. 3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, e' redatto da una unita' di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da: a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'eta' evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza. 4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: a) e' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale; b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica; c) e' redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilita' genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonche', nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilita', con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove e' iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente; d) e' aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonche' in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. 5. I genitori o chi ne esercita la responsabilita' genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui al comma 4, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto. 6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le disabilita', per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 3 e all'articolo 9 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti: a) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione della certificazione di disabilita' in eta' evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF) dell'OMS; b) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione ICF dell'OMS. 6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale. 6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».