Art. 4 
 
 
              Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa 
 
  1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n.  145
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «All'ANPAL Servizi Spa
e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno  2019
per il funzionamento e  di  1  milione  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale.». 
  2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28  gennaio  2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,  n.
26, e' abrogato. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui
a decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista  al  comma
2.