Art. 4 
 
Istituzione della Struttura tecnica  per  il  controllo  interno  del
           Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
  1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di  regolarita'
amministrativa e contabile e di controllo di gestione, e'  istituita,
fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti,  una  struttura  tecnica,   operante   alle   dirette
dipendenze  del  Ministro  e  denominata  Struttura  tecnica  per  il
controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione
dello Stato. 
  2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  5  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  dagli  articoli  14  e  30  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e  dall'articolo  12  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la Struttura  di
cui al comma 1 svolge le seguenti attivita': 
    a) stabilisce i criteri per assicurare la  migliore  e  razionale
utilizzazione  delle  risorse  pubbliche  mediante  il  controllo  di
gestione,  nonche'  i  parametri  del  controllo  interno  secondo  i
principi di efficienza, efficacia ed economicita' anche  al  fine  di
misurare i risultati dell'attivita' amministrativa sotto  il  profilo
della funzionalita' organizzativa; 
    b)  sulla  base  di  parametri  definiti  in  raccordo   con   il
Responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
di cui all'articolo 1 della legge 6  novembre  2012,  n.  190  e  con
l'Organismo  indipendente  di   valutazione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti di cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigila  e  svolge  verifiche  di
audit  interno,  anche  a  campione,  sulla  conformita'  dell'azione
amministrativa  dei  Provveditorati  interregionali  per   le   opere
pubbliche e degli uffici centrali e periferici  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  alle  vigenti  disposizioni  e  alle
specifiche direttive  del  Ministro  in  materia  di  organizzazione,
funzionamento,   prevenzione   della   corruzione,   trasparenza    e
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' ai principi
di imparzialita', efficacia, efficienza  ed  economicita',  anche  ai
fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui  all'articolo  14,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3.  In  deroga  alla  dotazione  organica   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, alla  Struttura  tecnica  di  cui  al
comma 1 sono assegnate quindici unita'  di  personale,  dotate  delle
necessarie  competenze  ed  esperienze,  di  cui  una  con  qualifica
dirigenziale di livello generale, due con qualifica  dirigenziale  di
livello non generale e dodici funzionari di  Area  III  del  comparto
funzioni centrali.  Il  personale  di  livello  non  dirigenziale  e'
individuato  tra  il  personale  dei  ruoli   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  ovvero,  con  trattamento  economico
complessivo a carico dell'amministrazione  di  destinazione,  tra  il
personale dei ruoli delle  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165  del
2001, che viene collocato in posizione di comando  o  fuori  ruolo  o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale
si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
127,  e  l'articolo  56,  settimo  comma,  del  testo   unico   delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali  di  cui  al
primo  periodo  non  si  applicano  i  limiti  percentuali   previsti
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata  previsti  dall'articolo
19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165
del 2001. 
  4. In aggiunta al contingente di  cui  al  comma  3,  la  Struttura
tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 144.000 euro per il
2019 e di euro 480.000 per il 2020, puo' avvalersi fino ad un massimo
di dodici esperti o consulenti nominati  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  5. All'adeguamento,  anche  con  riferimento  ai  compiti  ed  alle
funzioni previsti dai commi 1 e 2, delle strutture organizzative  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ivi  compresi  gli
uffici di diretta collaborazione, si procede, secondo le modalita' di
cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari  a
complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni  di  euro
per il 2020, si provvede, quanto ad euro  400.000  per  l'anno  2019,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5
milioni per l'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della
quota di entrate previste dall'articolo 1, comma 238, della legge  30
dicembre 2004, n. 311. All'articolo  1,  comma  238,  terzo  periodo,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: «di 7.309.900 euro  a
decorrere  dall'anno  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «di
5.809.900 euro per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900 euro  annui
a decorrere dall'anno 2021».