Art. 4 
 
 
                    Azioni per la riforestazione 
 
  1. Per il finanziamento di un programma  sperimentale  di  messa  a
dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione
di foreste  urbane  e  periurbane,  nelle  citta'  metropolitane,  in
coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3  aprile  2018,
n. 34, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno  degli
anni 2020 e  2021.  Alla  relativa  copertura  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo, per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  di
quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione  di  CO2
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,
destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, versata dal GSE ad apposito  capitolo  del  bilancio  dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. 
  2.  Al  fine  di  procedere  a  un  rapido  avvio   del   programma
sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
d'intesa con la Conferenza unificata che si  pronuncia  entro  trenta
giorni decorso il cui termine il decreto e' emanato anche in mancanza
di detto parere, sulla base  dell'istruttoria  del  Comitato  per  lo
sviluppo del verde pubblico di cui  all'articolo  3  della  legge  14
gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalita' per la  progettazione
degli interventi e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra  le
citta' metropolitane, tenendo conto, quali criteri di  selezione,  in
particolare, della valenza ambientale e  sociale  dei  progetti,  del
livello di riqualificazione e di fruibilita' dell'area,  dei  livelli
di qualita' dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015. 
  3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto  di
cui al comma 2, ciascuna citta' metropolitana presenta  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   le
progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio  con  i
relativi  costi.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  provvede  all'approvazione  di  almeno   un
progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti  dal  decreto
di cui al comma 2, per ciascuna citta' metropolitana, con i  relativi
programmi operativi di dettaglio,  e  di  ogni  eventuale  successiva
variazione,  sulla  base  di  apposite  istruttorie  effettuate   dal
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che,  a  tal  fine,  puo'
avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti  e
senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla
legge 28 giugno 2016, n. 132. 
  4. Le autorita' competenti nella gestione del  demanio  fluviale  e
nella  programmazione  degli  interventi  di  contrasto  al  dissesto
idrogeologico introducono, tra  i  criteri  per  l'affidamento  della
realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali  e
delle  aree  demaniali  fluviali,  laddove  ritenuto  necessario  per
prevenire il rischio idrogeologico.