Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 10 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                 Sezioni giurisdizionali di appello 
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del codice della  giustizia  contabile
il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  collegio  e'
presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o,  in  caso  di
loro assenza o impedimento, dal magistrato  con  maggiore  anzianita'
nel ruolo.». 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Si riporta l'articolo 10 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 10 (Sezioni giurisdizionali di appello).  -  1.
          Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado  le
          sezioni giurisdizionali centrali di appello,  con  sede  in
          Roma, con competenza estesa al territorio  nazionale  e  la
          sezione  giurisdizionale  di   appello   per   la   Regione
          siciliana, con sede a Palermo,  con  competenza  estesa  al
          territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello
          decidono con l'intervento di cinque magistrati compreso  un
          presidente. Il collegio e' presieduto dal presidente o  dal
          presidente  aggiunto,  o,  in  caso  di  loro   assenza   o
          impedimento, dal magistrato  con  maggiore  anzianita'  nel
          ruolo. 
                2. All'inizio di ogni anno, il Presidente della Corte
          dei  conti,  con  proprio  decreto,  fissa  i  criteri   di
          distribuzione dei giudizi tra  le  sezioni  giurisdizionali
          centrali  di  appello,  nel  rispetto  del   principio   di
          rotazione.».