Art. 4 
 
 
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti  ed  estensione  del
regime  del   reverse   charge   per   il   contrasto   dell'illecita
                   somministrazione di manodopera 
 
  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17
e' inserito il seguente: 
  "Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e  subappalti  ed
estensione  del  regime  del  reverse   charge   per   il   contrasto
dell'illecita somministrazione di manodopera). - 1.  In  deroga  alla
disposizione di cui all'articolo 17,  comma  1,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini  delle  imposte  dirette
nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3,  lettera
d), e 73, comma  3,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio
a un'impresa sono tenuti al versamento delle  ritenute  di  cui  agli
articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 600 del 1973, 50, comma 4, del  decreto  legislativo  15  dicembre
1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o  affidataria  e  dalle
imprese  subappaltatrici,  ai   lavoratori   direttamente   impiegati
nell'esecuzione dell'opera o del servizio. 
  2. L'obbligo di cui al comma 1 e'  relativo  a  tutte  le  ritenute
fiscali operate  dall'impresa  appaltatrice  o  affidataria  e  dalle
imprese subappaltatrici, nel corso di  durata  del  contratto,  sulle
retribuzioni   erogate   al    personale    direttamente    impiegato
nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. 
  3.   L'importo   corrispondente   all'ammontare   complessivo   del
versamento dovuto e' versato dall'impresa appaltatrice o  affidataria
e dalle imprese subappaltatrici  al  committente  con  almeno  cinque
giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza  del  versamento
stesso di cui al successivo articolo 18, comma 1, su specifico  conto
corrente bancario o postale comunicato  dal  committente  all'impresa
affidataria  o  appaltatrice   e   da   quest'ultima   alle   imprese
subappaltatrici. 
  4.  Il  committente   che   ha   ricevuto   le   somme   necessarie
all'effettuazione del versamento lo  esegue,  senza  possibilita'  di
utilizzare in compensazione proprie posizioni  creditorie,  entro  il
termine  previsto  dall'articolo  18  e  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 19, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute
ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso
quale soggetto per conto del quale il versamento e' eseguito. 
  5. Entro il termine di cui al comma 3, al  fine  di  consentire  al
committente il riscontro  dell'ammontare  complessivo  degli  importi
ricevuti  con  le  trattenute  effettuate   dalle   imprese,   queste
trasmettono tramite posta elettronica certificata al  committente  e,
per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice: 
  a)  un  elenco  nominativo  di  tutti  i  lavoratori,  identificati
mediante codice fiscale, impiegati nel mese  precedente  direttamente
nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente,  con  il
dettaglio delle ore di lavoro  prestate  da  ciascun  percipiente  in
esecuzione dell'opera o  del  servizio  affidato,  l'ammontare  della
retribuzione corrisposta al dipendente collegata a  tale  prestazione
ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel  mese  precedente
nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle
relative alla prestazione affidata dal committente; 
  b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di  pagamento
necessarie per l'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1; 
  c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del comma
3. 
  6. Nel caso in cui alla data di cui al  comma  3  sia  maturato  il
diritto  a  ricevere  corrispettivi   dall'impresa   appaltatrice   o
affidataria, quest'ultima puo' allegare alla comunicazione di cui  al
comma 5 inviata al committente la richiesta di compensazione totale o
parziale delle somme necessarie all'esecuzione del  versamento  delle
ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici  con
il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non  ancora
ricevuti. Il committente procede al versamento con  le  modalita'  di
cui al comma 4. 
  7. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici  restano  responsabili
per la corretta determinazione  delle  ritenute  e  per  la  corretta
esecuzione  delle  stesse,   nonche'   per   il   versamento,   senza
possibilita' di compensazione, laddove entro il  termine  di  cui  al
comma 3 non  abbiano  provveduto  all'esecuzione  del  versamento  al
committente o non abbiano trasmesso la richiesta di cui al comma 6  e
non abbiano trasmesso allo stesso i dati di cui al comma 5. 
  8. I committenti sono responsabili  per  il  tempestivo  versamento
delle   ritenute   effettuate   dalle    imprese    appaltatrici    e
subappaltatrici  entro  il  limite  della  somma  dell'ammontare  dei
bonifici  ricevuti  entro  il  termine  di  cui  al  comma  3  e  dei
corrispettivi  maturati  a  favore  delle  imprese   appaltatrici   o
affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonche' integralmente
nel caso in cui non abbiano  tempestivamente  comunicato  all'impresa
appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario  o
postale su cui effettuare i versamenti di cui al comma  3  o  abbiano
eseguito  pagamenti  alle   imprese   affidatarie,   appaltatrici   o
subappaltatrici, inadempienti. 
  9. Nel caso in cui le  imprese  appaltatrici  o  affidatarie  e  le
imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine  di  cui  al
comma 3 e con le modalita' indicate nel comma 5 i dati ivi  richiesti
ovvero non effettuino i bonifici entro il termine di cui al comma 3 o
non inviino la richiesta di compensazione di cui al comma  6,  ovvero
inviino una richiesta di compensazione di cui al comma 6 con  crediti
inesistenti o  non  esigibili,  il  committente  deve  sospendere  il
pagamento dei  corrispettivi  maturati  dall'impresa  appaltatrice  o
affidataria vincolando le somme ad essa  dovute  al  pagamento  delle
ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell'esecuzione  dell'opera
o  del  servizio,  dandone   comunicazione   entro   novanta   giorni
all'Ufficio dell'Agenzia delle  entrate  territorialmente  competente
nei suoi confronti. In tali casi e' preclusa all'impresa appaltatrice
o affidataria ogni azione esecutiva  finalizzata  al  soddisfacimento
del credito il cui pagamento e' stato sospeso, fino a quando non  sia
stato eseguito il versamento delle ritenute. 
  10. Laddove entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3,  le
imprese appaltatrici  o  affidatarie  e  le  imprese  subappaltatrici
effettuino  il  versamento  di  cui  al  comma  3  al  committente  o
richiedano la compensazione di cui al comma 6 e  trasmettano  i  dati
richiesti ai sensi del comma 5, il committente procede al  versamento
delle  somme,  perfezionando,  su  richiesta  del  soggetto  che   ha
effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di  cui  all'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472  e  addebitando
allo stesso gli interessi e le sanzioni versati. 
  11. Il committente che ha effettuato il pagamento per  conto  delle
imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici  comunica  entro
cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste  ultime
l'effettuazione del pagamento. Le imprese  che  hanno  provveduto  al
versamento  delle  ritenute  al  committente   o   a   richiesta   di
compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso
e non hanno ricevuto evidenza dell'effettuazione del versamento delle
ritenute  da  parte  di  quest'ultimo,  comunicano  tale   situazione
all'Ufficio dell'Agenzia delle  entrate  territorialmente  competente
nei loro confronti. 
  12. Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici  possono
eseguire  direttamente  il  versamento  delle  ritenute  secondo   le
procedure previste dagli articoli 17 e 18 comunicando al  committente
tale opzione entro la  data  di  cui  al  comma  3  e  allegando  una
certificazione dei  requisiti  di  cui  al  presente  comma,  qualora
nell'ultimo giorno  del  mese  precedente  a  quello  della  scadenza
prevista dal comma 3: 
  a) risultino in attivita' da  almeno  cinque  anni  ovvero  abbiano
eseguito nel corso dei due  anni  precedenti  complessivi  versamenti
registrati nel conto fiscale  per  un  importo  superiore  a  euro  2
milioni; 
  b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati
agli  agenti  della  riscossione  relativi  a  tributi  e  contributi
previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00,  per  i  quali
siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati
provvedimenti di sospensione. 
  13. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, la certificazione di cui al comma 12 e'  messa
a disposizione  delle  singole  imprese  dall'Agenzia  delle  entrate
mediante  canali  telematici  e  l'autenticita'   della   stessa   e'
riscontrabile dal committente mediante apposito  servizio  telematico
messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate. 
  14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione sono disciplinate le modalita' per il  rilascio
e il riscontro  della  certificazione  prevista  dal  comma  12;  con
ulteriori provvedimenti  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
possono  essere  disciplinate  ulteriori  modalita'  di  trasmissione
telematica delle informazioni previste dai commi 5 e 6, alternative a
quella di  cui  al  comma  5,  che  consentano  anche  il  tempestivo
riscontro delle stesse da parte dell'Agenzia delle entrate. 
  15. In deroga alla disposizione di cui all'articolo  17,  comma  1,
per  le   imprese   appaltatrici   o   affidatarie   e   le   imprese
subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo, e'  esclusa  la
facolta'  di  avvalersi  dell'istituto  della   compensazione   quale
modalita' di estinzione  delle  obbligazioni  relative  a  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  premi  assicurativi  obbligatori,
maturati in  relazione  ai  dipendenti  di  cui  al  comma  1.  Detta
esclusione opera con riguardo a  tutti  i  contributi  previdenziali,
assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel  corso  di  durata
del contratto, sulle retribuzioni erogate al  personale  direttamente
impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. 
  16. Il soggetto obbligato in  base  alle  disposizioni  di  cui  al
presente  articolo  che  non  esegue,  in  tutto  o  in  parte,  alle
prescritte scadenze, il versamento delle ritenute  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, comma 1  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  17. Chiunque,  obbligato  in  base  alle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, non esegua, in tutto o in parte,  alle  prescritte
scadenze,  il  versamento  delle  ritenute,  e'   punito   ai   sensi
dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.  74,
con l'applicazione delle soglie di punibilita' ivi previste.". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
1° gennaio 2020. 
  3. All'articolo 17, comma sesto, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  dopo  la  lettera  a-quater)  e'
aggiunta la seguente:  "a-quinquies)  alle  prestazioni  di  servizi,
diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater),  effettuate
tramite contratti di  appalto,  subappalto,  affidamento  a  soggetti
consorziati o rapporti negoziali comunque  denominati  caratterizzati
da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita'  del
committente con l'utilizzo  di  beni  strumentali  di  proprieta'  di
quest'ultimo  o  ad  esso  riconducibili  in  qualunque   forma.   La
disposizione di cui precedente periodo non si applica alle operazioni
effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti  e
societa' di cui all'articolo 17-ter e  alle  agenzie  per  il  lavoro
disciplinate dal Capo I del Titolo  II  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276;". 
  4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e'  subordinata
al  rilascio,   da   parte   del   Consiglio   dell'Unione   europea,
dell'autorizzazione di una misura di deroga  ai  sensi  dell'articolo
395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.