Art. 4. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
                       disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario  2020,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 
  2. Le  somme  impegnate  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.  410,  convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante  interventi  urgenti  a
sostegno dell'occupazione nelle aree  di  crisi  siderurgica,  resesi
disponibili a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
nell'anno finanziario 2020, con decreti del Ragioniere generale dello
Stato,  allo  stato  di  previsione  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n.
410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.