Art. 4 
 
                     Procedura di accreditamento 
 
  1.  La  richiesta  di  accreditamento  e'  presentata  dal   legale
rappresentante del soggetto  richiedente,  nelle  modalita'  definite
dalla  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e   la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il 6  dicembre
di ogni anno. In caso di esito positivo  della  procedura,  le  nuove
iscrizioni sono efficaci dall'anno scolastico successivo. 
  2. Con la  richiesta  di  accreditamento  il  soggetto  richiedente
trasmette la documentazione comprovante  il  possesso  dei  requisiti
previsti dall'art. 2, comma 2, e l'appartenenza alle categorie di cui
all'art. 2, comma 1. 
  3. La Commissione di cui all'art. 3, entro il 6 marzo di ogni anno,
formula per ogni richiesta un motivato parere. 
  4. Entro il 6 giugno di ogni anno, con provvedimento congiunto  del
direttore generale  della  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del
direttore generale per l'educazione e la ricerca del Ministero per  i
beni  e  le  attivita'  culturali,  tenuto  conto  del  parere  della
Commissione di cui all'art. 3,  sono  assunte  le  determinazioni  in
merito  all'iscrizione  del  richiedente  nell'elenco  dei   soggetti
accreditati. 
  5. La Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, prima della  formale
adozione del diniego di iscrizione, da' comunicazione all'istante dei
motivi che ostano all'accoglimento dell'iscrizione. Entro il  termine
di venti giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  il  soggetto
richiedente  ha  diritto  di  presentare  per  iscritto  le   proprie
osservazioni eventualmente corredate da documenti.