Art. 4 
 
  1. Ferma restando l'attuazione del trasferimento  delle  strade  di
cui all'art. 1, commi 1 e  2,  resta  di  competenza  della  stazione
appaltante  l'ultimazione  dei  lavori  per  i  quali  alla  data  di
pubblicazione del presente provvedimento,  sia  stato  pubblicato  il
bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i  quali,  entro
il 31 ottobre 2018, sia stata definita la progettazione e autorizzata
la pubblicazione del bando di gara. Resta altresi' di competenza ed a
carico della medesima stazione appaltante il  contenzioso  instaurato
per  fatti  ed  atti  antecedenti  alla  scadenza   di   cui   sopra,
relativamente ai beni trasferiti.