Art. 4 Documentazione 1. L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonche' la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attivita' statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Nel caso di cui all'art. 3, comma 4, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della perizia giurata di stima. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2019 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 48