Art. 4 
 
           Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in  vigore  del
presente  provvedimento  e  quella   di   chiusura   della   campagna
referendaria,  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive   nazionali
private possono trasmettere messaggi politici  autogestiti  a  titolo
gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle  posizioni
favorevole o contraria al quesito referendario. 
  2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti  a  titolo
gratuito le emittenti  di  cui  al  comma  1  osservano  le  seguenti
modalita', stabilite sulla base  dei  criteri  fissati  dall'art.  4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: 
    a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito  con  criterio
paritario, anche per  quel  che  concerne  le  fasce  orarie,  fra  i
soggetti politici di cui all'art. 2, tra i favorevoli ed  i  contrari
al quesito referendario; 
    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata  esposizione  di  una  posizione
favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a
scelta del richiedente,  fra  uno  e  tre  minuti  per  le  emittenti
televisive  e  fra  trenta  e  novanta  secondi  per   le   emittenti
radiofoniche; 
    c) i messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi,  ne'
essere   interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione    nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,  fino  a  un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori sono collocati uno  per  ciascuna  delle  seguenti  fasce
orarie,  progressivamente  a  partire  dalla  prima:   prima   fascia
18,00-19,59; seconda fascia 14,00-15,59;  terza  fascia  22,00-23,59;
quarta fascia 9,00-10,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore
sono almeno due e sono comunque ripartiti  in  misura  uguale  tra  i
soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A  tal
fine,  qualora  il  numero  dei  soggetti  che  sostengono   le   due
indicazioni di  voto  sia  diverso,  l'assegnazione  degli  spazi  ai
soggetti piu' numerosi avviene  secondo  un  criterio  di  rotazione,
fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle  successive  lettera
e) ed f). L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno  di  una  delle
due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione
di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma  non  determina  un
aumento degli spazi ad essa spettanti; 
    d) i messaggi non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge; 
    e) ciascun messaggio puo' essere  trasmesso  una  sola  volta  in
ciascun contenitore; 
    f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due  messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; 
    g) ogni messaggio reca la dicitura  «messaggio  autogestito»  con
l'indicazione del soggetto politico committente.