Art. 4 
 
                  Donazioni ed atti di liberalita' 
 
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
ricevere risorse finanziare derivanti da donazioni e  altri  atti  di
liberalita' sul conto corrente di tesoreria n. 22330  intestato  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   anche   per   l'eventuale
successivo trasferimento sulle  contabilita'  speciali  intestate  ai
Soggetti attuatori di cui all'articolo 3.