Art. 4 
 
                        Condivisione dei dati 
 
  1.  I  dati  personali  raccolti  nell'ambito  delle  attivita'  di
sorveglianza di cui agli articoli 1, 2 e  3  vengono  trattati  dagli
enti gestori dei  database  per  motivi  di  interesse  pubblico  nel
settore della sanita' pubblica, ai sensi dell'art.  9,  paragrafo  2,
del  regolamento  (UE)  2016/679,  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti in materia di protezione  dei  dati  personali,  ivi  incluse
quelle relative al segreto professionale e in relazione  al  contesto
emergenziale in atto. 
  2.  I  dati  di  cui  agli  articoli  1   e   2   sono   comunicati
tempestivamente dall'Istituto superiore di sanita' al Ministro  della
salute  e,  in  forma  aggregata,  al  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile e  messi  a  disposizione  delle  regioni  e  delle
Province autonome di Trento e Bolzano. 
  3.   Al   fine   di   garantire   la   collaborazione   scientifica
epidemiologica internazionale, i dati di cui  al  presente  articolo,
appositamente  anonimizzati,  possono  essere   condivisi   con   gli
specifici database dell'organizzazione mondiale della sanita' e dello
European center for disease control.