Art. 4 Oneri 1 Agli oneri conseguenti all'applicazione della presente ordinanza, nel limite di 207.000 euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2020 Il Capo del Dipartimento: Borrelli