Art. 4 Proroga di termini in materia economica e finanziaria 1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «nel corso dell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»; b) al comma 3, la parola «2018» e' sostituita dalla seguente: «2019». 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020». 3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020». ((3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure di cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-ter.1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le prioritarie finalita' ivi previste. In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la CONSOB puo' esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione: a)offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la CONSOB puo' adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019. 3-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' prorogato di ulteriori ventiquattro mesi. 3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 3-quinquies. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022». 3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, e' differita al 1° gennaio 2021. 3-septies. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed e' dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni. 3-octies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-sexies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3-novies. Il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e' sostituito dai seguenti: «2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. 2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa"». 3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), come modificato dalla presente legge: «Art. 6-bis (Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli). - 1. Al fine di preservare la capacita' ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2020, 40 unita' di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unita' di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attivita' di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali ai sensi del comma 4. 2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia medesima. Qualora nelle suddette graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, l'Agenzia puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica, per titoli ed esami, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita', anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacita' assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2019. L'Agenzia, entro trenta giorni dall'assunzione del personale di cui al comma 1, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. 4. Per lo svolgimento dei controlli e delle formalita' inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, e' consentita, su richiesta dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, previa approvazione del competente direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive). - 1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalita' istituzionali. Omissis.» Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile). - 1. (Omissis) 2. In sede di prima applicazione della disposizione prevista dall'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come introdotto dal presente decreto, la rendicontazione dettagliata relativa all'anno 2017 e' presentata entro il 31 dicembre 2019 e il relativo termine di controllo e' fissato al 30 giugno 2020. (Omissis).» Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo 13 del citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19: «Art. 13 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria). - 1. - 5. (Omissis) 5-bis. La possibilita' di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facolta', ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, puo' essere esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020. (Omissis).» Si riporta il testo dell'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): «Art. 32-ter.1 (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori). - 1. Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla piu' ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 32-ter, la Consob istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del presente decreto, nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo, la gratuita' dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 32-ter del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonche', per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria. 2. Il Fondo e' finanziato con il versamento della meta' degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attivita' di cui alla parte II del presente decreto, nonche', nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del presente decreto. L'impiego delle somme affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attivita' di cui alla parte II del presente decreto, e' condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non piu' impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 32-ter del presente decreto. La Consob adotta le occorrenti misure affinche' gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della Consob, per essere destinate al Fondo.» Si riporta il testo del comma 2-terdecies dell'articolo 36 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: «Art. 36 (Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori). - 1. - 2-duodecies. (Omissis) 2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attivita' di investimento senza esservi abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB puo' stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli adempimenti previsti dal presente comma.» Si riporta il testo dell'articolo 7-quater del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: «Art. 7-quater (Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE). - 1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento UE con succursale in Italia, di societa' di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di banche UE con succursale in Italia e di societa' finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. 2. L'autorita' di vigilanza che procede adotta i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita', compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonche' ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attivita' anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando: a) mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale; b) risultano violazioni delle norme di comportamento; c) le irregolarita' commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati nell'articolo 5, comma 1; d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori. 3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorita' che li ha adottati all'autorita' competente dello Stato UE in cui l'intermediario ha sede legale. 4. Se vi e' fondato sospetto che un'impresa di investimento UE o una banca UE, operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia, non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorita' competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorita' competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorita', e informano la Commissione europea delle misure adottate. 5. Il comma 4 si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento UE o banche UE, con succursale in Italia, ovvero societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali e' competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale. 6. Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidita' dell'impresa d'investimento UE o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidita' della stessa, la Banca d'Italia puo' adottare le misure necessarie per la stabilita' finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorita' competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorita' competente dello Stato d'origine.» Si riporta il testo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014): «181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro trentasei mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento e' revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento e' revocato.» Si riporta il testo del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: «847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.» Si riporta il testo del comma 1061 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente legge: «1061. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.» Si riporta il testo del comma 659 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019: «659. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 39-octies: 1) al comma 5, alla lettera a), le parole: « euro 30» sono sostituite dalle seguenti: « euro 35», alla lettera b), le parole: « euro 32» sono sostituite dalle seguenti: « euro 37» e, alla lettera c), le parole: « euro 125» sono sostituite dalle seguenti: « euro 130»; 2) al comma 6, secondo periodo, le parole: « 95,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 96,22 per cento»; b) all'allegato I, la voce: « Tabacchi lavorati» e' sostituita dalla seguente: « Tabacchi lavorati: a) sigari 23,5 per cento; b) sigaretti 24 per cento; c) sigarette 59,8 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento; e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento». (Omissis).» Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato). - 1. Per gli anni dal 2014 al 2019, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' ridotta al 10 per cento. 2. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purche' sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.». 2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. 2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa". 2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003. 2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e in 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, per 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»