Art. 4 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. 3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove piu' restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Roma, 4 marzo 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro della salute Speranza Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 394