Art. 4 Erogazioni, modalita' di rendicontazione e monitoraggio 1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale gli enti beneficiari dei finanziamenti: a) trasmettono alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del MIT il codice unico di progetto (CUP); b) classificano tali codici ai sensi del comma 4. 2. Le erogazioni sono disposte dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del MIT in favore dei soggetti attuatori, previa verifica di quanto previsto al comma 1, secondo il «Piano dei fabbisogni annuali» di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente decreto, con le seguenti modalita': a) l'intero importo indicato per la prima annualita'. Per gli interventi per i quali e' indicata una sola annualita', l'erogazione e' stabilita nella misura del 70%; b) le successive erogazioni sono corrisposte nella misura del 70% rispetto a quanto indicato nell'allegato 3 e comunque subordinatamente alla rendicontazione del pagamento da parte del soggetto attuatore del 80% delle risorse erogate in precedenza; c) ai fini dell'erogazione del saldo finale il soggetto attuatore provvede ad allegare la certificazione rilasciata dal responsabile del procedimento e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente-soggetto attuatore che attesti che l'intervento e' stato realizzato in conformita' al progetto approvato e regolarmente collaudato, nonche' l'importo complessivo speso, non inferiore all'80% delle risorse gia' erogate cosi' come risultante dal sistema di monitoraggio di cui al comma 4, con l'indicazione delle eventuali economie non oggetto di trasferimento. 3. Le risorse erogate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica del soggetto attuatore. 4. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto e' effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I soggetti beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce «Ponti PO» (sezione anagrafica - «Strumento attuativo»). 5. Il controllo sull'inizio delle fasi di realizzazione degli interventi e' attuato tramite il sistema di cui al comma precedente, attraverso le informazioni correlate al relativo Codice identificativo di gara (CIG). Tali informazioni devono essere compilate, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul Sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG, l'ente beneficiario indica e associa il Codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento. 6. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione richiamate in premessa, i soggetti beneficiari destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di cui al comma 4 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui al precedente comma 2. 7. Il «Piano dei fabbisogni annuali» di cui all'allegato 3 puo' essere rimodulato, ferma restando l'assegnazione complessiva, previa autorizzazione della Direzione generale strade e autostrade, su richiesta motivata dell'ente.