Art. 4 
 
                      Monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui all'articolo 1,  nonche'  monitora  l'attuazione  delle
restanti  misure  da  parte  delle  amministrazioni  competenti.   Il
prefetto, ove occorra, si avvale  delle  forze  di  polizia,  con  il
possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'
delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia
autonoma interessata. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  il  mancato
rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi
dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma
4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.