Art. 4 Provvedimenti digitali 1. Gli atti, anche istruttori, dei magistrati possono essere redatti sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale, con le modalita' stabilite dalle presenti regole tecniche e dalle indicazioni della direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. Nel caso di provvedimento collegiale, l'estensore trasmette telematicamente la minuta del provvedimento da lui redatto al Presidente ed eventualmente anche ad un magistrato designato. Il provvedimento, dopo le eventuali correzioni ed integrazioni del Presidente, e' sottoscritto digitalmente dal Presidente stesso e dall'estensore e inviato alla segreteria per gli adempimenti di competenza. 2. I provvedimenti sono redatti quali documenti informatici, in formato PDF o PDF/A ottenuto da trasformazione di documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia, sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale. Resta ferma la possibilita' di utilizzare il formato CAdES, ove compatibile con i singoli applicativi e sistemi informativi utilizzati. 3. La segreteria della sezione provvede all'acquisizione del provvedimento e, nei casi in cui cio' sia necessario, alla pubblicazione dello stesso, all'inserimento nel sistema documentale ovvero nelle pertinenti banche dati mediante i sistemi informativi a cio' deputati; vi appone i relativi dati ricavati dai registri di segreteria o forniti automaticamente dal sistema di repertorio o da altro sistema informativo, oltre alle eventuali altre annotazioni di legge. In sede di deposito, il dirigente o il funzionario preposto ne da' attestazione sottoscrivendo il provvedimento con la propria firma digitale. 4. I provvedimenti pubblicati mediante deposito e i verbali di adunanza o dei giudizi di parificazione sottoscritti con firma digitale sono inviati al sistema di conservazione documentale digitale. 5. Il deposito dei provvedimenti con modalita' informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita' cartacee. 6. Sono fatte salve le diverse procedure specificamente previste dai sistemi informativi in uso e gestite nell'ambito di essi.