Art. 4 
 
                       Provvedimenti digitali 
 
  1. Gli  atti,  anche  istruttori,  dei  magistrati  possono  essere
redatti sotto forma di documento informatico sottoscritto  con  firma
digitale, con le modalita' stabilite dalle presenti regole tecniche e
dalle indicazioni della direzione generale  dei  sistemi  informativi
automatizzati. Nel  caso  di  provvedimento  collegiale,  l'estensore
trasmette telematicamente la minuta del provvedimento da lui  redatto
al Presidente ed eventualmente anche ad un magistrato  designato.  Il
provvedimento, dopo  le  eventuali  correzioni  ed  integrazioni  del
Presidente, e' sottoscritto  digitalmente  dal  Presidente  stesso  e
dall'estensore e inviato  alla  segreteria  per  gli  adempimenti  di
competenza. 
  2. I provvedimenti sono redatti  quali  documenti  informatici,  in
formato PDF o PDF/A ottenuto da trasformazione di documento  testuale
senza  restrizioni  per  le  operazioni   di   selezione   e   copia,
sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto  delle
disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale. Resta ferma la
possibilita' di utilizzare il formato CAdES, ove  compatibile  con  i
singoli applicativi e sistemi informativi utilizzati. 
  3.  La  segreteria  della  sezione  provvede  all'acquisizione  del
provvedimento  e,  nei  casi  in  cui  cio'  sia   necessario,   alla
pubblicazione dello stesso, all'inserimento nel  sistema  documentale
ovvero nelle pertinenti banche dati mediante i sistemi informativi  a
cio' deputati; vi appone i relativi dati  ricavati  dai  registri  di
segreteria o forniti automaticamente dal sistema di repertorio  o  da
altro sistema informativo, oltre alle eventuali altre annotazioni  di
legge. In sede di deposito, il dirigente o il funzionario preposto ne
da' attestazione sottoscrivendo il provvedimento con la propria firma
digitale. 
  4. I provvedimenti pubblicati mediante  deposito  e  i  verbali  di
adunanza o  dei  giudizi  di  parificazione  sottoscritti  con  firma
digitale  sono  inviati  al  sistema  di  conservazione   documentale
digitale. 
  5.  Il  deposito  dei  provvedimenti  con  modalita'   informatiche
sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita' cartacee. 
  6. Sono fatte salve le diverse  procedure  specificamente  previste
dai sistemi informativi in uso e gestite nell'ambito di essi.