Art. 4. Avviso di deposito dell'istanza di udienza da remoto e avviso di discussione di udienza da remoto 1. L'avviso dell'avvenuto deposito dell'istanza di trattazione dell'udienza da remoto, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto e' effettuata dalla segreteria a mezzo PEC a tutte le parti costituite secondo le modalita' telematiche, di cui all'art. 13 dell'Allegato 2. 2. L'avviso di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto, nella quale sono indicati il giorno e l'ora dell'udienza o della Camera di consiglio e nella quale e' inserito il link a cui accedere per partecipare alla discussione, e' effettuato a mezzo PEC a tutte le parti costituite secondo le modalita' telematiche di cui all'art. 13 dell'Allegato 2. Non potra' partecipare all'udienza da remoto il domiciliatario, se non delegato. 3. Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 inviati alla parte privata, autorizzata a stare in giudizio personalmente, sono effettuati all'indirizzo PEC dalla stessa fornito ai sensi del successivo art. 5.