Art. 4 
 
 
                        Settori di attivita' 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai sensi  del
comma 3 dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  ai
seguenti settori di attivita': 
    a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e  acquacoltura  e
attivita' connesse; 
    b) assistenza alla persona per se stessi o per  componenti  della
propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti  da  patologie  o
handicap che ne limitino l'autosufficienza; 
    c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 
  2. Le specifiche attivita' che rientrano  nei  settori  di  cui  al
comma  1  sono  elencate  nell'allegato  1  che   costituisce   parte
integrante e sostanziale del presente decreto.