Art. 4 
 
              Sottoscrizione contratti e comunicazioni 
                        in modo semplificato 
 
  1.  Ai  fini  degli  articoli   117,   125-bis,   126-quinquies   e
126-quinquiesdecies del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di  conclusione  dei
contratti mediante strumenti informativi o telematici,  i  contratti,
conclusi  con  la  clientela  al  dettaglio   come   definita   dalle
disposizioni della Banca d'Italia in  materia  di  trasparenza  delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel  periodo  compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il  termine
dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei  ministri  in
data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia  di
cui  all'articolo  20,  comma  1-bis,  primo  periodo,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  anche  se  il  cliente  esprime  il
proprio  consenso  ((mediante  comunicazione  inviata   dal   proprio
indirizzo  di  posta  elettronica))  non  certificata  o  con   altro
strumento idoneo, a condizione che ((l'espressione del  consenso  sia
accompagnata)) da copia di un documento di riconoscimento in corso di
validita' del contraente,  ((faccia  riferimento))  ad  un  contratto
identificabile  in  modo  certo  e  ((sia  conservata))  insieme   al
contratto medesimo con modalita' tali  da  garantirne  la  sicurezza,
l'integrita' e l'immodificabilita'. Il requisito  della  consegna  di
copia del contratto e' soddisfatto mediante la messa  a  disposizione
del cliente di copia del testo del contratto  su  supporto  durevole;
l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla
prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato  per  esprimere
il consenso al contratto anche per esercitare il diritto  di  recesso
previsto dalla legge. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  117,  125-bis,
          126-quinquies  e  126-quinquiesdecies  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
                "Art. 117 Contratti 
                1.  I  contratti  sono  redatti  per  iscritto  e  un
          esemplare e' consegnato ai clienti. 
                2. Il CICR puo' prevedere che, per  motivate  ragioni
          tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in
          altra forma. 
                3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il
          contratto e' nullo. 
                4. I contratti indicano il tasso d'interesse  e  ogni
          altro  prezzo  e  condizione  praticati,  inclusi,  per   i
          contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in  caso
          di mora. 
                6.  Sono  nulle  e  si  considerano  non  apposte  le
          clausole  contrattuali  di   rinvio   agli   usi   per   la
          determinazione dei tassi  di  interesse  e  di  ogni  altro
          prezzo e condizione praticati nonche' quelle che  prevedono
          tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per  i  clienti
          di quelli pubblicizzati. 
                7. In caso  di  inosservanza  del  comma  4  e  nelle
          ipotesi di nullita' indicate nel comma 6, si applicano: 
                  a) il  tasso  nominale  minimo  e  quello  massimo,
          rispettivamente per  le  operazioni  attive  e  per  quelle
          passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o  di  altri
          titoli  similari  eventualmente   indicati   dal   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  emessi  nei  dodici  mesi
          precedenti  la  conclusione  del  contratto  o,   se   piu'
          favorevoli  per  il  cliente,  emessi   nei   dodici   mesi
          precedenti lo svolgimento dell'operazione; 
                  b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati  per
          le corrispondenti categorie  di  operazioni  e  servizi  al
          momento  della  conclusione  del  contratto  o,   se   piu'
          favorevoli per il cliente, al momento in  cui  l'operazione
          e' effettuata o il servizio  viene  reso;  in  mancanza  di
          pubblicita' nulla e' dovuto. 
                8. La Banca d'Italia puo' prescrivere che determinati
          contratti,   individuati   attraverso    una    particolare
          denominazione   o   sulla   base   di   specifici   criteri
          qualificativi, abbiano un contenuto tipico  determinato.  I
          contratti   difformi   sono   nulli.   Resta    ferma    la
          responsabilita'   della    banca    o    dell'intermediario
          finanziario per  la  violazione  delle  prescrizioni  della
          Banca d'Italia." 
                "Art. 125-bis Contratti e comunicazioni 
                1. I contratti di credito sono  redatti  su  supporto
          cartaceo o  su  altro  supporto  durevole  che  soddisfi  i
          requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge
          e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e  le
          condizioni stabilite dalla Banca d'Italia,  in  conformita'
          alle deliberazioni del CICR. Una  copia  del  contratto  e'
          consegnata ai clienti. 
                2. Ai contratti di credito  si  applicano  l'articolo
          117, commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118,  119,  comma
          4, e 120, comma 2. 
                3. In caso di offerta contestuale di  piu'  contratti
          da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati  ai
          sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d),  il  consenso
          del consumatore  va  acquisito  distintamente  per  ciascun
          contratto attraverso documenti separati. 
                4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore
          fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo  o
          altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara
          in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia,
          in  conformita'  alle  deliberazioni  del  CICR,  fissa   i
          contenuti e le modalita' di tale comunicazione. 
                5. Nessuna somma puo' essere richiesta  o  addebitata
          al consumatore se non sulla  base  di  espresse  previsioni
          contrattuali. 
                6. Sono nulle le clausole del  contratto  relative  a
          costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
          previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1,  lettera  e),
          non sono stati inclusi o sono stati  inclusi  in  modo  non
          corretto  nel  TAEG  pubblicizzato   nella   documentazione
          predisposta secondo quanto previsto dall'articolo  124.  La
          nullita'  della  clausola  non  comporta  la  nullita'  del
          contratto. 
                7. Nei casi di assenza o di nullita'  delle  relative
          clausole contrattuali: 
                  a) il TAEG equivale al tasso  nominale  minimo  dei
          buoni  del  tesoro  annuali  o  di  altri  titoli  similari
          eventualmente indicati dal Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, emessi nei dodici mesi precedenti  la  conclusione
          del  contratto.  Nessuna  altra   somma   e'   dovuta   dal
          consumatore a titolo di tassi di interesse,  commissioni  o
          altre spese; 
                  b) la durata del credito e' di trentasei mesi. 
                8.  Il  contratto  e'  nullo  se  non   contiene   le
          informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: 
                  a) il tipo di contratto; 
                  b) le parti del contratto; 
                  c)  l'importo  totale  del   finanziamento   e   le
          condizioni di prelievo e di rimborso. 
                9. In caso di nullita' del contratto, il  consumatore
          non puo'  essere  tenuto  a  restituire  piu'  delle  somme
          utilizzate e ha facolta' di pagare quanto  dovuto  a  rate,
          con la stessa periodicita' prevista  nel  contratto  o,  in
          mancanza, in trentasei rate mensili." 
                "Art. 126-quinquies Contratto quadro 
                1. Ai contratti quadro  si  applica  l'articolo  117,
          commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Il potere  previsto  dall'articolo
          117, comma 2, e' esercitato dalla Banca d'Italia. 
                2. In qualsiasi momento del rapporto,  l'utilizzatore
          di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro
          puo' richiedere le condizioni  contrattuali  del  contratto
          quadro nonche' le informazioni relative al contratto quadro
          previste  ai  sensi  dell'articolo  126-quater,  comma   1,
          lettera a),  su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto
          durevole." 
                "Art. 126-quinquiesdecies Servizio di trasferimento 
                1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il
          servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti
          nella stessa valuta a tutti  i  consumatori  che  intendono
          aprire o che sono titolari di un conto di pagamento  presso
          un  prestatore  di  servizi  di  pagamento  stabilito   nel
          territorio della Repubblica. 
                2.  Il  servizio  di  trasferimento  e'  avviato  dal
          prestatore di servizi di pagamento ricevente  su  richiesta
          del consumatore. A tal fine,  il  consumatore  rilascia  al
          prestatore di servizi di pagamento ricevente una  specifica
          autorizzazione    all'esecuzione    del     servizio     di
          trasferimento. Quando i conti hanno due  o  piu'  titolari,
          l'autorizzazione    all'esecuzione    del    servizio    di
          trasferimento e' fornita da ciascuno di essi. Con  riguardo
          alla forma dell'autorizzazione si applica  l'articolo  117,
          commi  1  e  2.  Il  prestatore  di  servizi  di  pagamento
          ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al prestatore
          di  servizi  di  pagamento  trasferente  ove  richiesto  da
          quest'ultimo; la richiesta non interrompe ne'  sospende  il
          termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento. 
                3. Il servizio di  trasferimento  e'  eseguito  entro
          dodici giorni  lavorativi  dalla  ricezione  da  parte  del
          prestatore    di    servizi    di    pagamento    ricevente
          dell'autorizzazione del consumatore completa  di  tutte  le
          informazioni  necessarie,  in  conformita'  alla  procedura
          stabilita dall'articolo 10 della direttiva  2014/92/UE.  La
          Banca d'Italia  puo'  dettare  disposizioni  attuative  del
          presente comma. 
                4. Attraverso l'autorizzazione il consumatore: 
                  a) fornisce al prestatore di servizi  di  pagamento
          trasferente  e  al  prestatore  di  servizi  di   pagamento
          ricevente il consenso specifico a eseguire  ciascuna  delle
          operazioni  relative  al  servizio  di  trasferimento,  per
          quanto di rispettiva competenza; 
                  b)  quando  intende  trasferire  solo  alcuni   dei
          servizi  collegati  al  conto  di   pagamento,   identifica
          specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini
          permanenti di bonifico e gli ordini  relativi  ad  addebiti
          diretti  per  l'addebito  in  conto   che   devono   essere
          trasferiti; 
                  c) indica la data a partire dalla quale gli  ordini
          permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere
          eseguiti o addebitati a valere sul conto  di  pagamento  di
          destinazione. Tale data e' fissata  ad  almeno  sei  giorni
          lavorativi a decorrere dal giorno in cui il  prestatore  di
          servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasmessi
          dal prestatore di servizi di pagamento trasferente; 
                  d) indica se intende avvalersi  della  facolta'  di
          ottenere  il  reindirizzamento  automatico   dei   bonifici
          previsto dal comma 7. 
                5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e'
          responsabile dell'avvio e della  gestione  della  procedura
          per conto del consumatore. Il consumatore puo' chiedere  al
          prestatore di servizi di pagamento ricevente di  effettuare
          il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in  entrata,
          ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto.
          Il prestatore di servizi di pagamento trasferente  fornisce
          al prestatore di servizi di pagamento  ricevente  tutte  le
          informazioni necessarie  per  riattivare  i  pagamenti  sul
          conto di pagamento di destinazione, in conformita' a quanto
          indicato nell'autorizzazione del consumatore, ivi  compresi
          l'elenco degli  ordini  permanenti  in  essere  relativi  a
          bonifici e le  informazioni  disponibili  sugli  ordini  di
          addebito  diretto  che  vengono  trasferiti,   nonche'   le
          informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata
          e sugli addebiti diretti ordinati  dal  creditore  eseguiti
          sul conto di pagamento del consumatore  nei  precedenti  13
          mesi. 
                6. Quando le informazioni fornite dal  prestatore  di
          servizi di pagamento trasferente  non  sono  sufficienti  a
          consentire l'esecuzione del servizio di trasferimento entro
          il  termine  di  cui  al  comma  3,   ferma   restando   la
          responsabilita' del  prestatore  di  servizi  di  pagamento
          trasferente ai sensi  dell'articolo  126-septiesdecies,  il
          prestatore di servizi di pagamento ricevente puo'  chiedere
          al consumatore di fornire le informazioni mancanti. 
                7. Il prestatore di servizi di pagamento  trasferente
          assicura gratuitamente il reindirizzamento  automatico  dei
          bonifici ricevuti sul conto di pagamento di  origine  verso
          il conto di pagamento di destinazione  detenuto  presso  il
          prestatore  di  servizi  di  pagamento  ricevente,  per  un
          periodo di 12  mesi  a  decorrere  dalla  data  specificata
          nell'autorizzazione  del  consumatore  all'esecuzione   del
          servizio di trasferimento.  Il  prestatore  di  servizi  di
          pagamento trasferente, se cessa di accettare i bonifici  in
          entrata  alla  scadenza  dei  12  mesi  o  in  mancanza  di
          richiesta  da  parte  del  consumatore  del   servizio   di
          reindirizzamento, e' tenuto a informare tempestivamente  il
          pagatore  o  il  beneficiario  delle  ragioni  del  rifiuto
          dell'operazione di pagamento. 
                8. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il
          prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura  al
          consumatore la fruizione dei servizi di pagamento  fino  al
          giorno  precedente  la  data   indicata   dal   consumatore
          nell'autorizzazione. Il prestatore di servizi di  pagamento
          ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento  a
          partire da tale data. Il prestatore di servizi di pagamento
          trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati
          al  conto  di  origine  prima  della  data   indicata   dal
          consumatore nell'autorizzazione. 
                9. Se il consumatore ha  obblighi  pendenti  che  non
          consentono la chiusura del conto di pagamento  di  origine,
          il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  trasferente  ne
          informa immediatamente il consumatore. In tal  caso,  resta
          fermo l'obbligo del  prestatore  di  servizi  di  pagamento
          trasferente di effettuare tutte  le  operazioni  necessarie
          all'esecuzione  del  servizio  di  trasferimento  entro   i
          termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto  di
          pagamento  di  origine.  L'esecuzione   del   servizio   di
          trasferimento   non   puo'   essere    condizionata    alla
          restituzione da parte del consumatore di carte,  assegni  o
          altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine. 
                10. La continuita' nella  fruizione  dei  servizi  di
          pagamento e' assicurata  al  consumatore  anche  quando  il
          trasferimento del  conto  e'  l'effetto  di  operazioni  di
          cessione di  rapporti  giuridici  ad  altro  prestatore  di
          servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dalla  Banca
          d'Italia." 
              Si riporta il testo del comma  1-bis  dell'articolo  20
          del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
                "Art.  20.  Validita'  ed  efficacia  probatoria  dei
          documenti informatici 
                Omissis 
                1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito
          della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo
          2702 del Codice civile  quando  vi  e'  apposta  una  firma
          digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una
          firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato,  previa
          identificazione informatica del suo autore,  attraverso  un
          processo avente i  requisiti  fissati  dall'AgID  ai  sensi
          dell'articolo  71  con  modalita'  tali  da  garantire   la
          sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento  e,
          in maniera manifesta e inequivoca, la sua  riconducibilita'
          all'autore.  In  tutti  gli  altri  casi,  l'idoneita'  del
          documento informatico a soddisfare il requisito della forma
          scritta  e  il  suo  valore  probatorio  sono   liberamente
          valutabili in giudizio, in relazione  alle  caratteristiche
          di sicurezza, integrita' e  immodificabilita'.  La  data  e
          l'ora  di  formazione  del   documento   informatico   sono
          opponibili ai terzi se apposte in  conformita'  alle  Linee
          guida."