((Art. 4 - bis Inserimento di nuove attivita' nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) sono abrogate; b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: «i-bis) servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita' di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le attivita' di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti».))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione): "Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione 1. - 52. Omissis 53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': a) (Abrogata); b) ); c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri; i-bis) servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita' di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le attivita' di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti."