((Art. 4 - ter 
 
        Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso 
 
  1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia
di COVID-19  e  delle  misure  adottate  per  contenerla,  in  quanto
incidenti sulle  attivita'  commerciali  e  sugli  spostamenti  delle
persone, gli obiettivi di  gestione  di  quantitativi  di  pneumatici
fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi  dell'articolo  228,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli
immessi nel mercato e destinati alla  vendita  nell'anno  precedente,
per  l'anno  in  corso  sono  parametrati   al   biennio   2020-2021;
conseguentemente, la verifica delle quantita' di pneumatici fuori uso
gestite dai soggetti obbligati e' eseguita computando gli  pneumatici
immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  228  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale): 
                "Art. 228 (Pneumatici fuori uso) 
                1. Fermo restando  il  disposto  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto  di
          cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto,  al  fine
          di  garantire  il  perseguimento  di  finalita'  di  tutela
          ambientale  secondo  le  migliori   tecniche   disponibili,
          ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca,  sviluppo
          e formazione, il recupero dei pneumatici fuori  uso  e  per
          ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione  e'
          fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici  di
          provvedere,  singolarmente  o  in  forma  associata  e  con
          periodicita' almeno annuale, alla gestione di  quantitativi
          di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi  immessi
          sul  mercato  e  destinati  alla  vendita  sul   territorio
          nazionale,  provvedendo  anche  ad  attivita'  di  ricerca,
          sviluppo  e  formazione  finalizzata  ad   ottimizzare   la
          gestione  dei  pneumatici  fuori  uso  nel  rispetto  dell'
          articolo 177, comma 1. Ai fini di cui al presente comma, un
          quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad
          un quantitativo di pneumatici fuori  uso  pari  in  peso  a
          novantacinque."