Art. 4 
 
              Attivita' di design e ideazione estetica 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del comma 202 dell'art. 1 della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, si  considerano  attivita'  ammissibili  al
credito d'imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da
quelli svolti nell'ambito delle attivita' di ricerca e sviluppo e  di
innovazione tecnologica indicate nei precedenti articoli 2  e  3  del
presente decreto, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti  avviati  in
periodi  d'imposta  precedenti,  finalizzati  ad  innovare  in   modo
significativo i prodotti dell'impresa sul  piano  della  forma  e  di
altri elementi non  tecnici  o  funzionali;  quali,  ad  esempio,  le
caratteristiche  delle  linee,  dei  contorni,  dei   colori,   della
struttura  superficiale,  degli  ornamenti.  A  questi  effetti,  per
prodotto si intende  qualsiasi  oggetto  industriale  o  artigianale,
compresi i componenti  di  prodotti  complessi,  gli  imballaggi,  le
presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. 
  2. Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento  e  negli
altri settori nei quali e' previsto il rinnovo a intervalli  regolari
dei prodotti,  sono  considerate  attivita'  ammissibili  al  credito
d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di  nuove
collezioni o campionari che presentino elementi di  novita'  rispetto
alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti  o
ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai  disegni  e  alle
forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti,  con  esclusione  dei
lavori finalizzati  al  semplice  adattamento  di  una  collezione  o
campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto  o
la modifica di una sola caratteristica dei prodotti  esistenti,  come
ad esempio la modifica unicamente dei colori, o  di  un  elemento  di
dettaglio. Le attivita' ammissibili al credito  d'imposta  riguardano
comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione
dei campionari non destinati alla vendita.