Art. 4 
 
                     Capitale italiana del libro 
 
  1. Al fine di favorire progetti,  iniziative  e  attivita'  per  la
promozione  della  lettura,  il  Consiglio   dei   ministri   assegna
annualmente ad una citta' italiana il titolo  di  «Capitale  italiana
del  libro».  Il  titolo  e'  conferito  all'esito   di   un'apposita
selezione, svolta secondo modalita' definite, entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, previa intesa  in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. La selezione avviene sulla base dei  progetti
presentati dalle citta' che  si  candidano  al  titolo  di  «Capitale
italiana del libro». I progetti della citta' assegnataria del  titolo
sono finanziati entro il limite di spesa  di  500.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020. Il titolo di «Capitale italiana del  libro»
e' conferito a partire dall'anno 2020. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 2.