Art. 4 
 
               Sospensione dei pagamenti delle utenze 
 
  1. L'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,  con
riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del  gas,
ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale  distribuiti  a  mezzo  di
reti canalizzate, e  al  ciclo  integrato  di  gestione  dei  rifiuti
urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione  temporanea,
fino al 30 aprile 2020, dei termini  di  pagamento  delle  fatture  e
degli avvisi  di  pagamento  emessi  o  da  emettere,  per  i  comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 1° marzo 2020. 
  2. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge, l'Autorita' di regolazione per energia,  reti
e  ambiente,  con  propri  provvedimenti,  disciplina   altresi'   le
modalita' di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di  pagamento
i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del  comma  1,
individuando, ove opportuno,  anche  le  modalita'  per  la  relativa
copertura nell'ambito delle  componenti  tariffarie,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.  Il  versamento  delle  somme
oggetto  di  sospensione  relative  al  pagamento   del   canone   di
abbonamento alle radioaudizioni di  cui  al  regio  decreto-legge  21
febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.  880,
avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in  unica  rata
con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del
periodo di sospensione.