Articolo 4 Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di esperienze e informazioni nelle seguenti aree: a) educazione nella scuola dell'infanzia; b) istruzione tecnica e professionale; c) amministrazione scolastica; d) risorse per l'apprendimento; e) studenti con bisogni educativi speciali; f) studenti eccellenti; g) valutazione degli studenti; h) tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare applicate all'insegnamento delle lingue straniere.