Art. 4.
                          Norme transitorie
  1. Per gli  autoveicoli ed i rimorchi adibiti al  trasporto merci i
pagamenti da  effettuarsi entro  il 28  febbraio 1998  possono essere
eseguiti entro il 16 marzo 1998.
  2. Il versamento delle tasse  da corrispondere nel 1998 puo' essere
effettuato  presso gli  uffici  esattori dell'ACI  oppure presso  gli
uffici  postali, utilizzando  i modelli  del libretto  fiscale o  gli
speciali  bollettini  in  distribuzione   presso  gli  stessi  uffici
postali.
  3. Il  presente decreto sostituisce  il decreto del  Ministro delle
finanze 25 novembre  1985 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 284
del 3 dicembre 1985 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 dicembre 1997
                                                   Il Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 373