Art. 4. Norme transitorie 1. Per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto merci i pagamenti da effettuarsi entro il 28 febbraio 1998 possono essere eseguiti entro il 16 marzo 1998. 2. Il versamento delle tasse da corrispondere nel 1998 puo' essere effettuato presso gli uffici esattori dell'ACI oppure presso gli uffici postali, utilizzando i modelli del libretto fiscale o gli speciali bollettini in distribuzione presso gli stessi uffici postali. 3. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 1997 Il Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1997 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 373