Art. 4.
  Sui libretti nominativi  ed al portatore, vincolati  per almeno tre
anni, emessi fino a tutto il 31  ottobre 1995, su quelli emessi dal 1
novembre  1995 fino  al  31  ottobre 1996,  su  quelli  emessi dal  1
novembre 1996 fino al 23 giugno 1997  e su quelli emessi dal 1 luglio
1997 fino al  31 dicembre 1997, il tasso di  interesse rimane fissato
nelle misure  rispettivamente stabilite dai decreti  ministeriali del
13 giugno  1986, del 13  ottobre 1995, del 28  ottobre 1996 e  del 23
giugno 1997.
  Tutti i libretti vincolati emessi fino al 31 dicembre 1997, al pari
dei nuovi,  cessano di essere  fruttiferi di interesse  al compimento
del sesto anno dalla data di emissione.