Art. 4. Sui libretti nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, emessi fino a tutto il 31 ottobre 1995, su quelli emessi dal 1 novembre 1995 fino al 31 ottobre 1996, su quelli emessi dal 1 novembre 1996 fino al 23 giugno 1997 e su quelli emessi dal 1 luglio 1997 fino al 31 dicembre 1997, il tasso di interesse rimane fissato nelle misure rispettivamente stabilite dai decreti ministeriali del 13 giugno 1986, del 13 ottobre 1995, del 28 ottobre 1996 e del 23 giugno 1997. Tutti i libretti vincolati emessi fino al 31 dicembre 1997, al pari dei nuovi, cessano di essere fruttiferi di interesse al compimento del sesto anno dalla data di emissione.