Art. 40 Abrogazioni e disapplicazioni 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed, in particolare: a) gli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 32 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del presente decreto; b) l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale della carriera prefettizia, non si applicano: a) gli articoli 9, 10, 11, 12, 30, 31, 40 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340; b) gli articoli dal 4 al 12, commi primo, secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; c) l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19. 3. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 maggio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianco, Ministro dell'interno Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino