(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 40)
        Art. 40 - Forme associative dell'assistenza primaria. 
  
1. Il  presente  articolo  disciplina  le  attivita'  dei  medici  di
medicina generale convenzionati nell'ambito delle forme  associative,
ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  lettera  e)  ed  f),  del  decreto
legislativo n. 502/92 e successive modificazioni. 
  
2. Al fine di: 
  
a) facilitare il rapporto tra cittadino e medico  di  libera  scelta,
   nonche' lo snellimento  delle  procedure  di  accesso  ai  diversi
   servizi della Azienda; 
  
b) garantire un piu'  elevato  livello  qualitativo  e  una  maggiore
   appropriatezza  delle  prestazioni   erogate,   anche   attraverso
   l'attivazione di ambulatori dedicati al monitoraggio di  patologie
   croniche ad alta prevalenza individuate  concordemente  a  livello
   aziendale; 
  
c) realizzare adeguate forme di continuita' dell'assistenza  e  delle
   cure anche attraverso modalita' di integrazione professionale  tra
   i medici; 
  
d) perseguire il coordinamento funzionale dell'attivita'  dei  medici
   di medicina generale con i servizi e le attivita' del Distretto in
   coerenza con il programma delle  attivita'  distrettuali  e  quale
   parte integrante delle equipes territoriali di cui all'art. 15, se
   costituite; 
  
e) realizzare forme di  maggiore  fruibilita'  e  accessibilita',  da
   parte dei cittadini, dei servizi e delle attivita' dei  medici  di
   medicina generale, anche prevedendo  la  presenza  di  almeno  uno
   studio nel quale i medici associati svolgono a rotazione attivita'
   concordate; 
  
  
  
  
  
f) perseguire maggiori  e  piu'  qualificanti  standard  strutturali,
strumentali e di organizzazione della attivita' professionale; 
  
g) condividere ed implementare linee guida  diagnostico  terapeutiche
   per le patologie a piu'  alta  prevalenza  e  attuare  momenti  di
   verifica periodica; 
  
i medici di medicina generale,  possono  concordare  tra  di  loro  e
realizzare forme  di  lavoro  associativo,  secondo  i  principi,  le
tipologie e le modalita' indicate ai successivi commi. 
  
3. Le forme associative oggetto del presente articolo  sono  distinte
in: 
  
a) forme associative, che costituiscono modalita'  organizzative  del
   lavoro e  di  condivisione  funzionale  delle  strutture  di  piu'
   professionisti,  per  sviluppare  e  migliorare  le  potenzialita'
   assistenziali di ciascuno di essi; 
  
b) forme associative, quali societa' di servizio, anche  cooperative,
   i cui soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici
   di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti  negli
   elenchi della Azienda, o dei comuni comprendenti piu' Aziende,  in
   cui esse operano e che garantiscono anche le  modalita'  operative
   di cui al  comma  precedente.  In  ogni  caso  dette  societa'  di
   servizio non possono fornire prestazioni  sanitarie  e  assicurano
   esclusivamente beni e servizi ai medici. 
  
4. Le forme associative dell'attivita' di assistenza primaria di  cui
alla lettera a)  del  comma  3  sono  ispirate  ai  seguenti  criteri
generali: 
  
a) la forma associativa e libera, volontaria e paritaria fra i medici
partecipanti; 
  
b) l'accordo che costituisce la forma  associativa,  stipulato  sulla
   base dei criteri definiti dal presente  articolo,  e'  liberamente
   concordato tra  i  medici  partecipanti  e  depositato  presso  la
   Azienda e l'Ordine dei Medici di  competenza;  i  medici  aderenti
   alla associazione sono tenuti a comunicare ai  cittadini  iscritti
   nei  propri  elenchi  le  forme  e  le   modalita'   organizzative
   dell'associazione anche al fine di facilitare l'utilizzazione  dei
   servizi offerti; 
  
c) della forma associativa possono far parte: 
- medici che svolgono l'attivita' di medico  convenzionato  ai  sensi
  del presente Capo, esclusi quelli di cui all'art. 25,  comma  8,  e
  che operano all'interno del medesimo ambito territoriale di  scelta
  di cui all'articolo 19 del presente  Accordo,  nei  limiti  fissati
  dalla successiva lettera e); 
- medici di continuita' assistenziali; 
- medici pediatri di libera scelta; 
  
d) La sede rappresentativa della forma associativa  e'  unica  ed  e'
indicata dai suoi componenti; 
  
e) la forma associativa e' costituita  da  un  numero  di  medici  di
   assistenza primaria non inferiore a 3 e  non  superiore  a  quanto
   previsto dai commi 7, 8, e 9. Le  forme  associative  composte  da
   soli due medici e gia' in essere  all'atto  di  pubblicazione  del
   presente Accordo sono  fatte  salve,  se  previste  dagli  Accordi
   Regionali e  fino  a  che  le  rispettive  condizioni  associative
   restino  immutate.  Gli  Accordi  regionali  di  cui  al  Capo  VI
   disciplinano modalita'  e  tempi  per  l'adeguamento  delle  forme
   associative costituite da soli due medici ai  criteri  di  cui  al
   presente articolo; 
  
f) ciascun medico puo' aderire ad una sola delle forme associative di
cui al successivo comma 6; 
  
g) fatto salvo il principio della libera scelta del medico  da  parte
   dell'assistito e del  relativo  rapporto  fiduciario  individuale,
   ciascun partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere,
   secondo l'accordo di cui alla  lettera  b)  la  propria  attivita'
   anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della forma
   associativa medesima,  anche  mediante  l'accesso  reciproco  agli
   strumenti di informazione di ciascun medico; 
  
h) nell'ambito della forma associativa devono prevedersi le modalita'
   di  erogazione  delle  prestazioni  incentivanti  e/o  aggiuntive,
   previste da Accordi nazionali, regionali e/o aziendali; 
  
i) ciascun medico aderente  alla  forma  associativa  garantisce  una
   presenza nel rispettivo studio per  cinque  giorni  la  settimana.
   Qualora il  medico  sia  impegnato  in  altre  attivita'  previste
   dall'Accordo Nazionale, come consulti con specialisti, accessi  in
   luoghi  di  ricovero,  assistenza  a   pazienti   non   ambulanti,
   partecipazione a incontri o convegni formativi, tale presenza puo'
   essere limitata a quattro giorni la settimana; 
  
j) fermi restando  che  per  ciascun  medico  gli  obblighi  previsti
   all'art. 22, gli orari dei singoli studi devono essere  coordinati
   tra  di  loro  in   modo   da   garantire   complessivamente   una
   disponibilita'  all'accesso  per  un  arco   di   almeno   6   ore
   giornaliere, distribuite equamente nel mattino e  nel  pomeriggio,
   secondo un congruo orario determinato dai medici in rapporto  alle
   esigenze   della   popolazione   assistita   e   alla    effettiva
   accessibilita' degli studi, anche tenendo conto  delle  condizioni
   geografiche e secondo quanto stabilito all'art. 22, comma 5. Nella
   giornata di sabato e  nei  giorni  prefestivi,  ad  estensione  di
   quanto previsto dal comma 5 dell'art.  33  e  fatto  salvo  quanto
   previsto in materia di continuita' assistenziale dal Capo III  del
   presente Accordo, deve essere assicurata da parte  di  almeno  uno
   dei medici  associati  la  ricezione  delle  richieste  di  visite
   domiciliari, anche mediante la disponibilita' di mezzi e strumenti
   che consentano all'assistito una  adeguata  comunicazione  con  il
   medico; 
  
k) i medici della forma associativa realizzano il coordinamento della
   propria attivita' di  Assistenza  domiciliare,  in  modo  tale  da
   garantire la continuita' di tale forma assistenziale sia nell'arco
   della giornata sia anche nei periodi di  assenza  di  uno  o  piu'
   medici della associazione o, eventualmente, nei casi  di  urgenza,
   nel rispetto delle modalita'  previste  dal  presente  Accordo  in
   materia di recepimento delle chiamate; 
  
l) a ciascun medico della  forma  associativa  vengono  liquidate  le
competenze di cui e' titolare; 
  
m) non possono effettuarsi variazioni  di  scelta  all'interno  della
   forma associativa senza la preventiva accettazione  da  parte  del
   medico destinatario di tale scelta, salvaguardando in ogni caso la
   possibilita' da parte del cittadino di effettuare un'altra  scelta
   nello stesso ambito territoriale; 
  
n) all'interno della forma associativa  puo'  adottarsi  il  criterio
   della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione inferiore  a
   30  giorni,  anche  per  quanto  concerne  la   partecipazione   a
   congressi, corsi di  aggiornamento  o  di  formazione  permanente,
   ecc.,  allo  scopo  di  favorire  una  costante  elevazione  della
   professionalita'; 
  
o) la  suddivisione  delle  spese  di  gestione  dello  studio  viene
liberamente concordata tra i componenti della forma associativa; 
  
p) devono  essere  previste  riunioni   periodiche   fra   i   medici
   costituenti la forma associativa per la verifica degli  obbiettivi
   raggiunti e per la valutazione di  coerenza  dell'attivita'  della
   forma  associativa  con  gli   obbiettivi   della   programmazione
   distrettuale, anche in merito a progetti  relativi  a  livelli  di
   spesa programmati ai quali la  forma  associativa  medesima  abbia
   aderito; 
  
q) all'interno della forma associativa deve essere eletto un delegato
   alle   funzioni   di   raccordo   funzionale   e    professionale,
   particolarmente per quanto previsto alla  precedente  lettera  p),
   con il direttore del Distretto e con la componente rappresentativa
   della  medicina  generale  nell'Ufficio  di  Coordinamento   delle
   attivita' Distrettuali, oltre che di rappresentanza  organizzativa
   e deontologica  rispettivamente  nei  confronti  della  Azienda  e
   dell'Ordine dei medici; 
  
r) in caso di conflitti insorti in seno alla forma  associativa  sono
arbitri: 
- per le questioni deontologiche, l'Ordine provinciale dei medici; 
- per le questioni contrattuali, il Comitato di cui all'art. 12. 
  
s) l'Azienda, ricevuto l'atto costitutivo, ne verifica i requisiti di
   validita' ed, entro 15 giorni, ne prende  atto  con  provvedimento
   del  Direttore  Generale.  Gli  effetti  economici  decorrono  dal
   ricevimento dell'atto costitutivo. 
  
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera c),  del
decreto  legislativo  n.  502/92  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni  e  tenuto  conto  delle  norme  in  materia  di  libera
professione previste dal presente  Accordo,  non  possono  far  parte
delle forme associative di cui al successivo  comma  6  i  medici  di
assistenza primaria che  svolgano  attivita'  di  libera  professione
strutturata per un orario superiore a quello previsto  dall'art.  44,
comma 5. 
  
6. Le forme associative disciplinate dalla lettera  a)  del  comma  3
sono: 
  
A. La medicina in associazione. 
B. La medicina in rete. 
C. La medicina di gruppo. 
  
7. Oltre alle  condizioni  previste  dal  comma  4,  la  medicina  in
associazione si caratterizza per: 
  
a) distribuzione territoriale degli studi di assistenza primaria, non
   vincolati a sede unica, coerenti con l'articolazione  territoriale
   del distretto; 
  
b) chiusura pomeridiana di uno degli  studi  della  associazione  non
prima delle ore 19,00; 
  
c) numero dei medici associati non superiore a  quelli  del  relativo
   ambito territoriale di scelta di  cui  all'art.  19  del  presente
   Accordo e comunque non superiore a 10. Tale limite non  opera,  ed
   e' elevato di 4 unita', quando nell'ambito di cui sopra, una volta
   costituita la forma  associativa,  residui  un  numero  minimo  di
   medici tale da non consentire di costituirne una nuova; 
  
d) la condivisione  e  implementazione  di  linee  guida  diagnostico
terapeutiche per le patologie a piu' alta prevalenza; 
  
e) la realizzazione di momenti  di  revisione  della  qualita'  delle
   attivita'   e   della    appropriatezza    prescrittiva    interna
   all'associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi
   uniformi   e    coerenti    con    gli    obbiettivi    dichiarati
   dall'associazione; 
  
8. La medicina in rete, oltre al rispetto delle  condizioni  previste
al comma 4, si caratterizza per: 
  
a) distribuzione territoriale degli studi di assistenza primaria, non
   vincolati a sede unica, coerenti con l'articolazione  territoriale
   del distretto. Possono essere presenti, inoltre,  in  uno  o  piu'
   studi nel quale i medici associati svolgano a rotazione  attivita'
   concordate; 
  
b)  gestione  della  scheda   sanitaria   individuale   su   supporto
informatico mediante software tra loro compatibili; 
  
c) collegamento reciproco  degli  studi  dei  medici  con  i  sistemi
   informatici  tali  da  consentire  l'accesso   alle   informazioni
   relative agli assistiti dei componenti l'associazione; 
  
d) utilizzo da parte di  ogni  medico  di  sistemi  di  comunicazione
   informatica di tipo telematico, per il collegamento con  i  centri
   di prenotazione della Azienda e l'eventuale trasmissione dei  dati
   epidemiologici  o  prescrittivi,  quando  tali  prestazioni  siano
   normate da appositi Accordi regionali e/o aziendali,  nonche'  per
   la realizzazione dei momenti di revisione della qualita'  e  della
   appropriatezza prescrittiva interna alla  associazione  e  per  la
   promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e  coerenti  con
   gli obbiettivi dichiarati dalla associazione; 
  
e) chiusura pomeridiana di uno degli  studi  della  associazione  non
prima delle ore 19,00; 
  
f) numero dei medici associati non superiore a  quelli  del  relativo
   ambito territoriale di scelta di  cui  all'art.  19  del  presente
   Accordo e comunque non superiore a 10. Tale limite non  opera,  ed
   e' elevato di 4 unita', quando nell'ambito di cui sopra, una volta
   costituita la forma  associativa,  residui  un  numero  minimo  di
   medici tale da non consentire di costituirne una nuova; 
  
9. Oltre alle condizioni previste al precedente comma 4, la  medicina
di gruppo si caratterizza per: 
  
a) sede unica del gruppo  articolata  in  piu'  studi  medici,  ferma
   restando la possibilita' che singoli  medici  possano  operare  in
   altri  studi  del  medesimo  ambito  territoriale  ma   in   orari
   aggiuntivi  a  quelli  previsti,  nella   sede   principale,   per
   l'istituto della medicina di gruppo; 
  
b) presenza nella sede del gruppo di un numero di studi  pari  almeno
   alla  meta'  dei  medici  componenti   il   gruppo   stesso,   con
   possibilita' di un uso promiscuo degli stessi, sia pure  in  orari
   differenziati.  Il  numero  degli  studi  di   cui   sopra   viene
   arrotondato  all'unita'  superiore   in   caso   di   coefficiente
   frazionale nel relativo calcolo; 
  
c) utilizzo, per l'attivita' assistenziale, di supporti tecnologici e
   strumentali comuni,  anche  eventualmente  in  spazi  predestinati
   comuni; 
  
d) utilizzo da parte dei componenti il gruppo di eventuale  personale
   di  segreteria  o  infermieristico  comune,  secondo  un   accordo
   interno; 
  
e)  gestione  della  scheda  sanitaria  su  supporto  informatico   e
collegamento in rete dei vari supporti; 
  
f) utilizzo di software per la gestione della  scheda  sanitaria  tra
loro compatibili; 
  
g) utilizzo da parte di  ogni  medico  di  sistemi  di  comunicazione
   informatica di tipo telematico, per il collegamento con  i  centri
   di prenotazione della Azienda e l'eventuale trasmissione dei  dati
   epidemiologici  o  prescrittivi,  quando  tali  prestazioni  siano
   normate da appositi Accordi regionali e/o aziendali,  nonche'  per
   la realizzazione dei momenti di revisione della qualita'  e  della
   appropriatezza prescrittiva interna alla  associazione  e  per  la
   promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e  coerenti  con
   gli obbiettivi dichiarati dalla forma associativa; 
  
h) numero dei medici non superiore a 8. 
  
10. I medici  di  assistenza  primaria  convenzionati  ai  sensi  del
presente Accordo possono aderire a forme associative di cui al  comma
3 lettera b), anche ove esse associno tutti i  medici  di  assistenza
primaria   appartenenti   alla   stessa   Azienda,   ferma   restando
l'appartenenza funzionale per i compiti convenzionali  ai  rispettivi
ambiti territoriali di scelta. 
  
11. Per essere riconosciute quali forme associative di cui  al  comma
3, lettera b), della medicina generale  convenzionata  ai  sensi  del
presente Accordo,  le  stesse  debbono  essere  ispirate  ai  criteri
generali previsti al comma 4, lettere a), b), d), g), h), k), l), n),
p), q), r) e prevedere  l'organizzazione  dell'attivita'  dei  propri
medici  associati,  secondo  gruppi  relativi  ai  rispettivi  ambiti
territoriale di scelta e mediante un adeguamento di tali gruppi  alle
condizioni normative previste  dalle  lettere  c),  e),  o)  ed  alle
condizioni previste dal comma 8. 
  
12. Alle forme associative di cui al comma  3,  lettera  b),  possono
essere associati medici aderenti a forme associative  tra  quelle  di
cui alla lettera a), mantenendone i relativi obblighi organizzativi e
diritti economici, fermo restando il disposto  di  cui  alla  f)  del
comma 4, e senza ulteriore incentivazione di associazionismo. 
  
13. Nell'ambito degli Accordi regionali  stipulati  con  i  sindacati
maggiormente  rappresentativi,  possono  essere   individuate   forme
organizzative, caratteristiche aggiuntive, attivita' integrative  per
le forme associative di cui al presente articolo, definendone anche i
relativi compensi integrativi. 
  
14. I medici di mediana generale, per l'espletamento  dei  compiti  e
delle prestazioni  dal  presente  Accordo,  da  Accordi  regionali  o
aziendali nonche' delle attivita'  libero  professionali  consentite,
possono avvalersi di  strutture  e  servizi  forniti  dalle  societa'
definite alla lettera b)  del  comma  3  del  presente  articolo,  in
particolare per quanto concerne: 
  
a) sedi associative, studi professionali, poliambulatori; 
b) beni strumentali; 
c) servizi informativi, formativi, organizzativi e gestionali; 
d) servizi informatici, telematici, di raccolta dati e telemedicina; 
e) servizi di verifica e revisione di qualita'; 
f) ogni altro bene o servizio, ritenuto appropriato a perseguire  gli
   obbiettivi previsti dalla programmazione  nazionale  e  regionale,
   individuato nell'ambito degli Accordi regionali. In ogni  caso  e'
   da escludersi la fornitura di prestazioni sanitarie. 
  
15. La semplice appartenenza ad una forma  associativa  di  cui  alla
lettera b), del comma 3 non comporta per il medico il  riconoscimento
di alcun incentivo, fatto salvo quanto disposto in merito da  Accordi
regionali gia' esistenti alla  data  di  pubblicazione  del  presente
Accordo e stipulati ai sensi del D.P.R. n. 484/96. 
  
16. Le forme associative di  cui  al  precedente  comma  3,  pur  non
potendo assumere carattere di  soggetto  contrattuale  rispetto  alla
definizione dei bisogni assistenziali, anche in termini di tipologia,
di qualita' e di modalita' dei servizi da disporre per gli  assistiti
e per  i  medici  di  medicina  generale,  che  rimane  di  esclusiva
competenza dei sindacati firmatari dell'ACN, sono riconosciute  quali
soggetti qualificati a proporre e promuovere  iniziative  e  progetti
assistenziali  da  sottopone  alla  contrattazione  tra   le   parti,
nell'ambito degli Accordi regionali e aziendali di  cui  al  presente
Accordo.