Art. 40 
                      (Autorizzazioni generali) 
 
   1.   Le   disposizioni   del   presente   codice   che   prevedono
un'autorizzazione  del  Garante  sono  applicate  anche  mediante  il
rilascio  di  autorizzazioni  relative  a  determinate  categorie  di
titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.