Art. 40.
                       Responsabilita' civile
  1.   La  responsabilita'  civile  verso  i  terzi  derivante  dalla
circolazione  delle unita' da diporto, come definite dall'articolo 3,
e'  regolata  dall'articolo  2054  del  codice civile e si applica la
prescrizione  stabilita  dall'articolo  2947,  comma  2, dello stesso
codice.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  2054,  comma 3, del
codice  civile il locatario dell'unita' da diporto e' responsabile in
solido  con  il  proprietario  e,  in  caso di locazione finanziaria,
l'utilizzatore  dell'unita'  da diporto e' responsabile in solido con
il conducente in vece del proprietario.
 
          Nota all'art. 40.
              L'art. 2054 del codice civile e' il seguente:
              «2054. Circolazione di veicoli.
              Il  conducente  di  un veicolo senza guida di rotaie e'
          obbligato  a risarcire il danno prodotto a persone o a cose
          dalla  circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto
          tutto il possibile per evitare il danno [c.c. 2947].
              Nel  caso  di  scontro  tra  veicoli si presume, fino a
          prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
          ugualmente  a  produrre il danno subito dai singoli veicoli
          [c.c. 2055].
              Il   proprietario   del   veicolo   o,   in  sua  vece,
          l'usufruttuario  [c.c.  978]  o  l'acquirente  con patto di
          riservato  dominio  [c.c.  1523], e' responsabile in solido
          col  conducente,  se  non  prova  che  la  circolazione del
          veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.
              In  ogni  caso le persone indicate dai commi precedenti
          sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione
          o da difetto di manutenzione del veicolo [c.c. 2053].».
              Il  testo del comma 2, dell'art. 2947 del codice civile
          e' il seguente:
              «Per   il   risarcimento   del   danno  prodotto  dalla
          circolazione  dei  veicoli  di  ogni  specie  il diritto si
          prescrive in due anni [c.c. 2054, 2767, 2952].».