Art. 40. Responsabilita' civile 1. La responsabilita' civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unita' da diporto, come definite dall'articolo 3, e' regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unita' da diporto e' responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unita' da diporto e' responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.
Nota all'art. 40. L'art. 2054 del codice civile e' il seguente: «2054. Circolazione di veicoli. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie e' obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [c.c. 2947]. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli [c.c. 2055]. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario [c.c. 978] o l'acquirente con patto di riservato dominio [c.c. 1523], e' responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo [c.c. 2053].». Il testo del comma 2, dell'art. 2947 del codice civile e' il seguente: «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni [c.c. 2054, 2767, 2952].».