ART. 40
         (effetti del giudizio di compatibilita' ambientale)

   1.  Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale
devono  essere  comunicati  ai  soggetti del procedimento, a tutte le
amministrazioni  pubbliche  competenti, anche in materia di controlli
ambientali,   e   devono   essere   adeguatamente  pubblicizzati.  In
particolare,  le  informazioni  messe  a  disposizione  del  pubblico
comprendono:   il   tenore   della  decisione  e  le  condizioni  che
eventualmente l'accompagnano; i motivi e le considerazioni principali
su cui la decisione si fonda, tenuto conto delle istanze e dei pareri
del  pubblico,  nonche'  le  informazioni  relative  al  processo  di
partecipazione  del  pubblico; una descrizione, ove necessario, delle
principali  misure  prescritte  al  fine  di  evitare,  ridurre  e se
possibile compensare i piu' rilevanti effetti negativi.
   2.  Il  giudizio  di  compatibilita'  ambientale  comprendente  le
eventuali  prescrizioni  per  la  mitigazione  degli  impatti  ed  il
monitoraggio  delle  opere  e  degli  impianti  deve, in particolare,
essere    acquisito    dall'autorita'    competente    al    rilascio
dell'autorizzazione   definitiva   alla  realizzazione  dell'opera  o
dell'intervento progettato.
   3.  Nel  caso  di  iniziative  promosse da autorita' pubbliche, il
provvedimento  definitivo  che  ne  autorizza  la  realizzazione deve
adeguatamente evidenziare la conformita' delle scelte effettuate agli
esiti  della  procedura  d'impatto  ambientale.  Negli  altri casi, i
progetti   devono   essere   adeguati  agli  esiti  del  giudizio  di
compatibilita' ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla
realizzazione.
   4.  Nel caso di opere non realizzate almeno per il venti per cento
entro   tre  anni  dal  giudizio  di  compatibilita'  ambientale,  la
procedura  deve  essere  riaperta  per  valutare  se  le informazioni
riguardanti il territorio e lo stato delle risorse abbiano subito nel
frattempo   mutamenti   rilevanti.   In  ogni  caso  il  giudizio  di
compatibilita'  ambientale cessa di avere efficacia al compimento del
quinto anno dalla sua emanazione.