Art. 40.
                 Clausola di invarianza finanziaria
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2.   Le   Amministrazioni  pubbliche  provvedono  agli  adempimenti
previsti  dal  presente  decreto  con le risorse finanziarie, umane e
strumentali gia' previste a legislazione vigente.