Art. 40.

                           Dati aggregati

  1.  Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1,
dalla  lettera  a)  alla  lettera g), lettere l), n) e o), e comma 2,
lettera  a),  e  le  societa' di revisione indicate nell'articolo 13,
comma  1, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati
aggregati  concernenti la propria operativita', al fine di consentire
l'effettuazione  di  analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni
di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del  terrorismo nell'ambito di
determinate zone territoriali.
  2.  La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere secondo un
approccio  basato  sul  rischio e definisce le modalita' con cui tali
dati  sono  aggregati  e  trasmessi,  anche  mediante accesso diretto
all'archivio unico informatico.