Art. 40.
 Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

  1.  Entro  il  primo  trimestre  dell'anno  successivo  all'anno di
riferimento  il  medico  competente trasmette, esclusivamente per via
telematica,  ai  servizi  competenti  per territorio le informazioni,
elaborate  evidenziando  le  differenze  di  genere, relative ai dati
aggregati   sanitari  e  di  rischio  dei  lavoratori,  sottoposti  a
sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
trasmettono  le  informazioni  di  cui  al  comma  1, aggregate dalle
aziende sanitarie locali, all'ISPESL.