Art. 40.
(Modifiche  agli  articoli  38 e 48 del decreto legge 25 giugno 2008,
                         n. 112, convertito,
               con modificazioni, dalla legge 6 agosto
              2008, n. 133, in materia di impresa in un
                  giorno e di risparmio energetico)

1.   All'articolo  38  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  Ai  sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e
r),   della  Costituzione,  le  disposizioni  del  presente  articolo
introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico
e  informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare,
nel  rispetto  delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato,
la  libera  concorrenza  e  i  livelli  essenziali  delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto  il  territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della
direttiva  2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre  2006,  ai  sensi  dell'articolo  117,  primo  comma,  della
Costituzione";
 b) al comma 3:
1)  all'alinea,  dopo  le  parole:  "Ministro  per la semplificazione
normativa"  sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione";
2) alla lettera b), dopo le parole: "12 dicembre 2006," sono inserite
le  seguenti:  "con  esclusione  delle attivita' gia' disciplinate da
legge  speciale  che  ne  individua  anche l'autorita' amministrativa
competente,";
 c)  al  comma  4,  dopo  le parole: "Ministro per la semplificazione
normativa"  sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione,".
2.  All'articolo  48,  comma  1,  del  decreto-legge  25 giugno 2008,
n. 112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133,   la   parola:   "statali"   e'  sostituita  dalla  seguente:
"centrali".
 
          Note all'art. 40:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  38 del gia' citato
          decreto-legge  n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  38  (Impresa  in  un  giorno).  -  1.  Al fine di
          garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui
          all'art.   41  della  Costituzione,  l'avvio  di  attivita'
          imprenditoriale,  per il soggetto in possesso dei requisiti
          di   legge,  e'  tutelato  sin  dalla  presentazione  della
          dichiarazione  di  inizio  attivita'  o dalla richiesta del
          titolo autorizzatorio.
             2.  Ai  sensi  dell'art. 117, secondo comma, lettere e),
          m),  p)  e  r),  della  Costituzione,  le  disposizioni del
          presente   articolo   introducono,   anche   attraverso  il
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          delle  amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto
          delle  liberta'  fondamentali, l'efficienza del mercato, la
          libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
          concernenti  i  diritti  civili e sociali che devono essere
          garantiti   su   tutto   il   territorio   nazionale.  Esse
          costituiscono  adempimento  della direttiva 2006/123/CE del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
          ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.
             3.  Con  regolamento,  adottato  ai  sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
          semplificazione  normativa, di concerto con il Ministro per
          la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
          modificazioni,   si   procede  alla  semplificazione  e  al
          riordino  della  disciplina  dello  sportello  unico per le
          attivita'  produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi  e  criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
          articoli  19,  comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto
          1990, n. 241:
              a)  attuazione  del principio secondo cui, salvo quanto
          previsto  per  i  soggetti privati di cui alla lettera c) e
          dell'art.  9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n. 7,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
          n.  40,  lo  sportello  unico  costituisce l'unico punto di
          accesso  per il richiedente in relazione a tutte le vicende
          amministrative  riguardanti  la  sua attivita' produttiva e
          fornisce,  altresi',  una  risposta  unica  e tempestiva in
          luogo   di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  comunque
          coinvolte  nel  procedimento,  ivi  comprese  quelle di cui
          all'art.  14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
          241;
              a-bis)  viene  assicurato,  anche  attraverso  apposite
          misure   telematiche,  il  collegamento  tra  le  attivita'
          relative   alla   costituzione  dell'impresa  di  cui  alla
          comunicazione    unica   disciplinata   dell'art.   9   del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40 e le
          attivita'  relative  alla  attivita' produttiva di cui alla
          lettera a) del presente comma;
              b)  le disposizioni si applicano sia per l'espletamento
          delle  procedure  e  delle  formalita'  per i prestatori di
          servizi  di  cui  alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
          realizzazione  e la modifica di impianti produttivi di beni
          e servizi;
              c)   l'attestazione  della  sussistenza  dei  requisiti
          previsti   dalla   normativa   per   la  realizzazione,  la
          trasformazione,    il   trasferimento   e   la   cessazione
          dell'esercizio   dell'attivita'   di  impresa  puo'  essere
          affidata  a  soggetti  privati accreditati («Agenzie per le
          imprese»).  In caso di istruttoria con esito positivo, tali
          soggetti    privati   rilasciano   una   dichiarazione   di
          conformita'   che  costituisce  titolo  autorizzatorio  per
          l'esercizio    dell'attivita'.   Qualora   si   tratti   di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte  dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
          svolgono  unicamente  attivita'  istruttorie  in  luogo e a
          supporto dello sportello unico;
              d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
          ovvero  il cui sportello unico non risponde ai requisiti di
          cui  alla  lettera a), esercitano le funzioni relative allo
          sportello  unico,  delegandole  alle  camere  di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura  le quali mettono a
          disposizione   il   portale  «impresa.gov»  che  assume  la
          denominazione  di  «impresainungiorno», prevedendo forme di
          gestione congiunta con l'ANCI;
              e)   l'attivita'   di   impresa   puo'  essere  avviata
          immediatamente   nei   casi   in  cui  sia  sufficiente  la
          presentazione  della dichiarazione di inizio attivita' allo
          sportello unico;
              f)  lo  sportello unico, al momento della presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce  titolo  autorizzatorio. In caso di diniego, il
          privato  puo'  richiedere  il  ricorso  alla  conferenza di
          servizi  di  cui  agli  articoli da 14 a 14-quinquies della
          legge 7 agosto 1990, n. 241;
              g)  per i progetti di impianto produttivo eventualmente
          contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
          e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
          formulazione   di   osservazioni   ostative,   ovvero   per
          l'attivazione   della   conferenza   di   servizi   per  la
          conclusione certa del procedimento;
              h)  in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza di
          servizi,   scaduto   il   termine  previsto  per  le  altre
          amministrazioni  per  pronunciarsi  sulle questioni di loro
          competenza,  l'amministrazione  procedente conclude in ogni
          caso  il  procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
          caso,  salvo  il  caso  di omessa richiesta dell'avviso, il
          responsabile  del  procedimento  non puo' essere chiamato a
          rispondere  degli  eventuali  danni derivanti dalla mancata
          emissione degli avvisi medesimi.
             4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti,  adottati  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del  Ministro  dello sviluppo economico e del
          Ministro  per la semplificazione normativa, di concerto con
          il    Ministro    per   la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione,  e  previo parere della Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  e  successive  modificazioni,  sono  stabiliti  i
          requisiti  e  le  modalita'  di accreditamento dei soggetti
          privati  di  cui  al  comma  3,  lettera  c), e le forme di
          vigilanza   sui   soggetti   stessi,   eventualmente  anche
          demandando  tali  funzioni  al sistema camerale, nonche' le
          modalita'  per  la  divulgazione,  anche informatica, delle
          tipologie  di  autorizzazione  per  le quali e' sufficiente
          l'attestazione  dei  soggetti  privati accreditati, secondo
          criteri  omogenei  sul territorio nazionale e tenendo conto
          delle diverse discipline regionali.
             5.  Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1
          del  decreto-legge  10  gennaio 2006, n. 4, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone
          un  piano  di  formazione  dei  dipendenti pubblici, con la
          eventuale  partecipazione  anche  di  esponenti del sistema
          produttivo,  che miri a diffondere sul territorio nazionale
          la  capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare
          sempre  e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al
          comma  1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui
          al presente articolo.
             6.   Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica.».
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48 del gia'
          citato decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «1.   Le   pubbliche  amministrazioni  centrali  di  cui
          all'art.  1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7
          marzo  2005,  n.  82  sono  tenute  ad  approvvigionarsi di
          combustibile   da  riscaldamento  e  dei  relativi  servizi
          nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni Consip
          o  comunque  a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati
          dalla Consip.».