Art. 40 
            (Fiscalita' di vantaggio per il Mezzogiorno) 
 
  1. In anticipazione del federalismo fiscale  ed  in  considerazione
della  particolarita'  della  situazione  economica  del  Sud,  nelle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia, nonche' nel rispetto della normativa  dell'Unione
europea  e  degli  orientamenti  giurisprudenziali  della  Corte   di
Giustizia dell'Unione europea, le predette Regioni con propria  legge
possono,  in  relazione   all'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,
modificare le aliquote, fino  ad  azzerarle,  e  disporre  esenzioni,
detrazioni  e  deduzioni  nei   riguardi   delle   nuove   iniziative
produttive. 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  d'intesa
con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di
cui al comma 1, e' stabilito il periodo  d'imposta  a  decorrere  dal
quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.