Art. 40. 
 
                     (Contribuzione figurativa) 
 
1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile,  e  per
la liquidazione delle  prestazioni  a  sostegno  o  integrazione  del
reddito, per i periodi successivi al  31  dicembre  2004,  il  valore
retributivo  da  attribuire  per  ciascuna   settimana   ai   periodi
riconosciuti  figurativamente   per   gli   eventi   previsti   dalle
disposizioni in vigore e  verificatisi  nel  corso  del  rapporto  di
lavoro, e' pari all'importo della normale  retribuzione  che  sarebbe
spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa,  nel  mese
in  cui  si  colloca  l'evento.  Il  predetto  importo  deve   essere
determinato  dal  datore  di  lavoro  sulla   base   degli   elementi
retributivi ricorrenti e continuativi.