Art. 40 
 
Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti 
 
  1. Nei limiti delle risorse disponibili allo  scopo,  il  Ministero
dello sviluppo economico provvede ad integrare il sistema  statistico
in materia di energia perseguendo le seguenti finalita': 
    a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi,
intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi  di
elettricita', energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per
i trasporti, coperti da  fonti  energetiche  rinnovabili,  secondo  i
criteri di cui  al  regolamento  (CE)  n.  1099/2008  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  22  ottobre  2008   relativo   alle
statistiche dell'energia, e successive modificazioni,  tenendo  conto
anche dei progetti comuni e dei trasferimenti  statistici  tra  Stati
membri; 
    b) assicurare coerenza tra il monitoraggio di cui alla lettera a)
e il bilancio energetico nazionale; 
    c) assicurare che il monitoraggio di cui alla lettera a) consenta
di stimare, per ciascuna regione e  provincia  autonoma,  i  medesimi
parametri  di  quote  dei  consumi  energetici   coperti   da   fonti
energetiche rinnovabili, con modalita' idonee a misurare il grado  di
raggiungimento degli  obiettivi  regionali  stabiliti  in  attuazione
dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE, tenuto  conto  delle
norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, organizza e gestisce  un
sistema nazionale per  il  monitoraggio  statistico  dello  stato  di
sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a: 
    a)  rilevare  i  dati  necessari  per  misurare   lo   stato   di
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in ambito  nazionale
e stimare il  grado  di  raggiungimento  dei  medesimi  obiettivi  in
ciascuna regione e provincia autonoma; 
    b) stimare i  risultati  connessi  alla  diffusione  delle  fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica in termini di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra. 
  3. Il GSE provvede altresi' a sviluppare ed  applicare  metodologie
idonee a fornire, con cadenza biennale: 
    a) stime delle ricadute  industriali  ed  occupazionali  connesse
alla  diffusione  delle   fonti   rinnovabili   e   alla   promozione
dell'efficienza energetica; 
    b) stime dei costi e dell'efficacia  delle  misure  di  sostegno,
confrontati con i principali Stati dell'Unione europea. 
  4. Sulla base delle attivita' di cui ai commi 1 e 2,  entro  il  31
dicembre  2011  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  approva  la
metodologia che, nell'ambito  del  sistema  statistico  nazionale  in
materia di energia, e' applicata per  rilevare  i  dati  necessari  a
misurare, ai fini delle comunicazioni alla  Commissione  europea,  il
grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali. 
  5. Sulla base delle attivita' di cui ai commi 1 e 2,  entro  il  31
dicembre 2012 il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e,
per gli aspetti inerenti le biomasse, di concerto con il Ministro per
le  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   previa   intesa
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, approva la metodologia che,  nell'ambito  del
sistema statistico  nazionale,  e'  applicata  per  rilevare  i  dati
necessari a misurare  il  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi
regionali definiti in attuazione dell'articolo 2, commi  167  e  170,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  6. Anche sulla base delle  attivita'  di  monitoraggio  di  cui  ai
precedenti commi: 
    a) il GSE sottopone al  Ministero  dello  sviluppo  economico  lo
schema di relazione  sui  progressi  realizzati  nella  promozione  e
nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di  cui  all'articolo  22
della direttiva 2009/28/CE; 
    b) il Ministero dello sviluppo economico,  sentito  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede alla
trasmissione  alla  Commissione  europea  della  relazione   di   cui
all'articolo 22 della direttiva 2009/28/CE e,  qualora  la  quota  di
energia da  fonti  rinnovabili  sia  scesa  al  di  sotto  di  quella
necessaria  al  rispetto  della   progressione   temporale   di   cui
all'articolo 3,  comma  3,  all'aggiornamento  del  Piano  di  azione
nazionale sulle energie  rinnovabili  di  cui  all'articolo  4  della
medesima direttiva. 
  7. Entro il 31 dicembre 2011  e,  successivamente,  ogni  due  anni
l'ENEA  trasmette   al   Ministero   dello   sviluppo   economico   e
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas   un   rapporto
concernente lo  stato  e  le  prospettive  delle  tecnologie  per  la
produzione di  energia  elettrica,  di  calore  e  di  biocarburanti,
nonche' lo stato e  le  prospettive  delle  tecnologie  rilevanti  in
materia  di  efficienza  energetica,  con  riguardo   particolare   a
disponibilita', costi  commerciali,  sistemi  innovativi  non  ancora
commerciali e potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili e  di
efficienza energetica. 
  8. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  provvede  alla
copertura dei costi sostenuti da GSE ed ENEA, non  coperti  da  altre
risorse, per lo svolgimento  delle  attivita'  svolte  ai  sensi  del
presente decreto. 
 
          Note all'art. 40: 
              - il  regolamento  (CE)  n.  1099/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo  alle
          statistiche  dell'energia  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea L 304 del 14.11.2008. 
              - per l'articolo 2, comma 167, della legge 24  dicembre
          2007, n. 244, e successive  modificazioni,  si  veda  nelle
          note all'articolo 37. 
              - per l'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 5. 
              - per l'articolo 2, commi 167 e  170,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note all'articolo 37. 
              - per gli articoli 4 e 22 della  direttiva  2009/28/CE,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - per  il  Piano  di  azione  nazionale  sulle  energie
          rinnovabili, si veda nelle note alle premesse.