Art. 40 Gestione dei beni sequestrati 1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). 2. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l'unita' immobiliare ed e' esclusa ogni azione di regresso. 3. L'amministratore giudiziario non puo' stare in giudizio, ne' contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. 4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. 5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, puo' chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.
Note all'art. 40: - Si riporta il testo dell'art. 47 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa): "Art. 47. Alimenti al fallito e alla famiglia. Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. La casa di proprieta' del fallito, nei limiti in cui e' necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non puo' essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attivita'." - Si riporta il testo dell'art. 737 del codice di procedura civile: "Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento. I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.".